Rinnovo permesso di soggiorno, la mancata comunicazione del cambio di residenza non è causa di diniego
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 177/2016 del 25/05/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In relazione alla contestata irreperibilità va rilevato che le disposizioni di cui all’art. 5 comma 5 e 6 comma 6 del d.lgs. 286/1998- pur richiedendo la comunicazione della variazione di domicilio - non sanzionano l’inosservanza di tale obbligo con il diniego automatico di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ed ancora, il requisito della residenza è richiesto solo per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo (TarVeneto, n.943/2014).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Davide Ferrari, Giuseppe Caldarola, con domicilio eletto presso La Segreteria Del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento Cat.A12/2015/Imm/1° Sez./Msd in data 31/07/2015, notificato in data 01/08/2015, con il quale la Questura di Reggio Emilia ha respinto l'istanza della ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 3.11.2015 e depositato il 3.12.2015, la cittadina extracomunitaria -OMISSIS-ha impugnato il decreto in data 31.7.2015 (ad essa notificato il 1.8.2015) del Questore di Reggio Emilia, recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avendo rilevato la presentazione di documentazione lavorativa falsa, in quanto attestante un rapporto di lavoro inesistente.
La ricorrente deduce: “Eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Dlg. 286/98;. Difetto di istruttoria – Violazione dei precetti di razionalità, proporzionalità – Ingiustizia manifesta – illogicità manifesta ”.
In data 10.12.2015 si è costituita per l’intimata amministrazione l’Avvocatura dello Stato, che ha ha fatto riserva di depositare successivamente la documentazione.
Alla c.c. del 17.12.2015 (ord. n. 242/15) è stata ordinata alla Questura la produzione di una relazione di documentati chiarimenti.
In data 29.12.2015 la Questura ha depositato la relazione con allegata documentazione.
Alla c.c. del 12.1.2016 la Sezione ha accolto (ord. n. 9/2016) l’istanza di sospensione, con fissazione della pubblica udienza del 25.5.2016.
In vista dell’udienza il difensore della ricorrente ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 25.5.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione
Il ricorso risulta fondato.
Il diniego enumera tre motivi ostativi:
a) la tardiva comunicazione di cambio di domicilio, non accompagnata dalla variazione delle residenza;
b) la pendenza di un procedimento penale a Verona per prostituzione che vede coinvolta la ricorrente;
c) il carattere fittizio del rapporto di lavoro.
Nessuna di questi regge pero al vaglio critico.
In relazione alla contestata irreperibilità va rilevato che le disposizioni di cui all’art. 5 comma 5 e 6 comma 6 del d.lgs. 286/1998- pur richiedendo la comunicazione della variazione di domicilio - non sanzionano l’inosservanza di tale obbligo con il diniego automatico di rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre per poter dichiarare l’irreperibilità di un soggetto è necessario rispettare le guarentigie di cui all’art. 4 della legge n. 1228/1954, ed osservare le procedure di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c.. (cfr. TAR Veneto 7 dicembre 2015 n. 1299). Inoltre il requisito della residenza è richiesto solo per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo (TarVeneto, n.943/2014).
In relazione al secondo aspetto, deve osservarsi che - come posto in luce dal legale della ricorrente - questa non è indagata ma parte lesa del procedimento penale per prostituzione.
Quanto al terzo motivo, va osservato che l’Amministrazione ha ritenuto irrilevante la circostanza che nelle more del procedimento la ricorrente ha intrapreso una nuova attività lavorativa.
Al riguardo va rilevato che la tesi cui l’Amministrazione si è uniformata - che risultava conforme all’orientamento precedentemente espresso dalla Sezione in materia (cfr. sent. n. 9/2014) - è stata recentemente disattesa dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. III, 30.12.2015 n. 5880, con cui è stata annullata TAR Parma n. 89 del 2015).
Il Supremo Consesso amministrativo ha affermato che “per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, vi sono alcune cause tassativamente ostative del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno: tale effetto è attribuito alle condanne penali riportate (anche non definitive o patteggiate) per talune specie di reati (es.: reati in materia di stupefacenti, ovvero contro la libertà sessuale, etc.); un simile effetto preclusivo non è invece ricollegato dalla legge alla “falsità” (peraltro solo presunta in sede amministrativa e non accertata in sede giudiziale) di un rapporto di lavoro dichiarato” soggiungendo che per tale ragione “non vi è motivo per non applicare l’art. 5, comma 5, del t.u., nella parte in cui dispone che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno si tenga conto degli “elementi sopravvenuti” quali, per l’appunto, la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro” .
In tale contesto non resta che aderire alla interpretazione proposta dal Giudice d’appello.
Conseguentemente l’atto di diniego va annullato con onere per l’Amministrazione di riesaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, prendendo in esame il nuovo rapporto di lavoro dichiarato dalla ricorrente in corso di procedimento.
Le spese di giudizio – fatta salva la condanna relativa alla fase cautelare – vanno integralmente compensate, attese le rilevate oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente .
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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