Il Consiglio di Stato (n. 905/14) ha statuito che la irregolarità della posizione contributiva presso l’INPS non è da sé sufficiente in mancanza di altre circostanze indiziarie ad escludere il possesso di un reddito. Dunque, la mancanza della posizione contributiva non è di per sé sufficiente ad escludere l’effettività del rapporto, potendo essa dipendere da inadempimento del datore di lavoro.