Nonostante l’articolato preambolo, il diniego di rinnovo è motivato esclusivamente con riferimento alla fittizietà del rapporto di lavoro, e, cioè, alla falsità della documentazione prodotta. Risulta insussistente la dedotta fittizietà del rapporto di lavoro, anzi dalla documentazione in atti risulta positivamente provata la esistenza di ditta individuale.