Rinnovo permesso di soggiorno, la fittizietà del rapporto di lavoro non può essere dedotta dalla semplice denuncia penale
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 163/2015 del 16/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Nonostante l’articolato preambolo, il diniego di rinnovo è motivato esclusivamente con riferimento alla fittizietà del rapporto di lavoro, e, cioè, alla falsità della documentazione prodotta. Risulta insussistente la dedotta fittizietà del rapporto di lavoro, anzi dalla documentazione in atti risulta positivamente provata la esistenza di ditta individuale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2008, proposto da:
Mouhib Abdellatif, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Nava, con domicilio eletto presso Innocenzo Megali in Venezia-Mestre, Via Poerio, 19;
contro
Ministero dell'Interno - (Rm), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 23/1/2006, emesso della Questura di Vicenza il 23/4/2007 e notificato il 17/1/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - (Rm);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso ha per oggetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 23/1/2006, emesso della Questura di Vicenza il 23/4/2007 e notificato il 17/1/2008.
In sede cautelare la domanda è stata accolta, affermandosi “che, nonostante l’articolato preambolo, il diniego di rinnovo è motivato esclusivamente con riferimento alla fittizietà del rapporto di lavoro, e, cioè, alla falsità della documentazione prodotta; secondo la giurisprudenza della Sezione (ord. cautelare 967/07), tale documentazione è conferente solo nella misura in cui la stessa “superi eventualmente, quanto a durata, il periodo massimo di inattività per perdita del lavoro ovvero dimostri l’assenza di reddito minimo richiesto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”;… il diniego impugnato va pertanto sospeso, ordinando all’Amministrazione di riprovvedere sull’istanza proposta entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, impregiudicati, pur nell’inosservanza della presente pronuncia, i contenuti della nuova determinazione;”
Tuttavia, pur a distanza di anni, l’amministrazione non ha provveduto al richiesto riesame, limitandosi a reiterare il rilascio di titolo provvisorio per motivi di giustizia.
Il ricorso, giunto nella sede meritale a intatto interesse attuale, deve essere accolto.
Infatti risulta insussistente la dedotta fittizietà del rapporto di lavoro, anzi dalla documentazione in atti risulta positivamente provata la esistenza di ditta individuale (cfr. produzione ricorrente 21.10.2013), nonché di sentenza di assoluzione con formula piena dal pregiudizio penale pure dedotto come ostativo (ibidem).
Dall’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, forfettariamente liquidate in euro 2.000,00- duemila/00- IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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