Rinnovo permesso di soggiorno, la consegna del provvedimento di diniego senza la relativa traduzione giustifica la proposizione tardiva del ricorso al TAR
Consiglio di Stato, sezione terza, sent. n. 5715/2015 del 17/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 201 volte dal 11/10/2016
Giova precisare che il decreto della Questura è stato notificato all’immigrato dai Carabinieri quando il medesimo si è recato alla Stazione per denunciare il furto del portafoglio e del passaporto ed ha sottoscritto il modulo del verbale di notifica del decreto, in cui, con formula prestampata, si da atto che lo straniero “ ha riferito di aver compreso il contenuto del pr3sente atto...".
Al riguardo la Sezione osserva che ... la mancata allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all’interessato, fatto non smentito dalla Amministrazione, giustifica la concessione del beneficio dell’errore scusabile ai fini della remissione in termini.
Difatti, siffatto vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata “piena conoscenza” concreta ed effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto di una serie di elementi, che depongono in tal senso, quali il modesto grado di istruzione dello straniero, lo svolgimento prevalente di attività di badante di persone anziane e disabili, il suo soggiorno in Italia da solo circa in quinquennio e la mancanza di familiari in Italia; mentre, sotto diverso profilo, appare evidente, in presenza dei descritti elementi, che non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con modello prestampato, si afferma che l’immigrato ha compreso il contenuto dell’atto in corso di notifica.
A quest’ultimo proposito va invero osservato che, com’è noto e diversamente da quanto affermato dal primo giudice, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. il processo verbale in parola "fa piena prova" (smentibile solo con la proposizione della "querela di falso") unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, vale a dire, nella specie, della avvenuta consegna in quella data dell’atto al destinatario.
Di contro, considerato che ai giudizi valutativi ed all’indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non può essere attribuita analoga "fede privilegiata”, i medesimi restano, quindi, liberamente apprezzabili dal giudice (cfr. Cass. civ., 28 gennaio 2010 n. 1818, richiamata dall’appellante, ma anche, tra le più recenti, Cass. civ., 5 giugno 2014 n. 1290).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2014, proposto da:
Nimal Arunarathna Heyakthura Gedara, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli, con domicilio eletto presso Gianluca Contaldi in Roma, via Pier Luigi Da Palestrina N.63;
contro
Questura di Bologna, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00072/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno adottato dal Questore di Bologna il 12 settembre 2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bologna e di Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare 22.5.2014 n.2164, che ha sospeso gli effetti della sentenza TAR appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati S. Lorenzoni su delega di D. Consoli e Ferrante per Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con istanza in data 24 febbraio 2012 l’immigrato Nimal Karunarathna Heyakthura Gedara, cittadino di Sri Lanka, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (più volte rinnovato) in scadenza al 30 dicembre 2011.
Con provvedimento del 12 settembre 2012, il Questore di Bologna ha negato il rinnovo, rilevando che, stando agli accertamenti effettuati presso la Banca dati INPS, alla data del 31 marzo 2012 l’interessato non svolgeva alcuna attività lavorativa, e, quindi, non possedeva il requisito reddituale minimo.
Il decreto di diniego, comunque, è stato notificato all’immigrato soltanto in data 13.12.2012 dai Carabinieri di Firenze Peretola presso la cui stazione l’immigrato si era recato, in pari data, per denunciare il subito furto di documenti e portafoglio
1.1. Con ricorso al TAR per l’Emilia Romagna, Bologna, notificato il 3.5.2013, l’immigrato, ammesso al patrocino a carico dello Stato, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno .
In sede cautelare il TAR respingeva la domanda di sospensione della sentenza con ordinanza n.255/2013, che, poi, veniva riformata in sede cautelare di appello da questa Sezione con ordinanza n.3644/2013 ai fini della rimessione in termini del ricorso e di una nuova determinazione della Questura sul diniego.
Portata la causa in decisione nel merito, il TAR con sentenza breve 20 gennaio 2014, n. 72, dichiarava irricevibile il ricorso per tardività della notifica .
1.2.Avverso la sentenza TAR l’immigrato proponeva l’appello in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti tre articolati motivi:
Quanto alla declaratoria di irricevibilità:
Erronea e/o illogica motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.. Erronea e/o illogica motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 anche in riferimento alla concreta comprensione del contenuto dell’atto impugnato. Erronea e/o illogica motivazione per violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.3, comma 3, D.P.R.n. 394/99.
Quanto al merito:
.a.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/98 ( come modificato dall’art. 4, co. 30, l. n. 92/2012) e dell’art. 13, comma 2, D.P.R. n. 394/1999.
b.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/98 (come modificato dall’art. 4, comma 30, l. n. 92/2012) in riferimento alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti. Difetto di istruttoria.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bologna si sono costituiti in giudizio ed hanno poi prodotto documenti, tra cui una relazione dell’Ufficio immigrazione della stessa Questura.
Con ordinanza cautelare 22.5.2014 n.2164 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 12.6.2014, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto, in via preliminare, va esaminata la eccezione di tardività del ricorso di primo grado .
Giova precisare, in punto di fatto, che il decreto della Questura di Bologna, datato 12.9.2012, è stato notificato all’immigrato dai Carabinieri di Firenze Peretola soltanto il 13.12.2012, quando il medesimo si è recato alla Stazione per denunciare il furto del portafoglio e del passaporto ed ha sottoscritto il modulo precompilato del verbale di notifica del decreto, in cui, con formula prestampata, si da atto che lo straniero “ ha riferito di aver compreso il contenuto del presente atto e dl provvedimento notificatogli”
Al riguardo la Sezione osserva che, come già rilevato in sede cautelare, la mancata allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all’interessato, fatto non smentito dalla Amministrazione, giustifica la concessione del beneficio dell’errore scusabile ai fini della remissione in termini.
2.1.Difatti, siffatto vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata “piena conoscenza” concreta ed effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto di una serie di elementi, che depongono in tal senso, quali il modesto grado di istruzione dello straniero, lo svolgimento prevalente di attività di badante di persone anziane e disabili, il suo soggiorno in Italia da solo circa in quinquennio e la mancanza di familiari in Italia); mentre, sotto diverso profilo, appare evidente, in presenza dei descritti elementi, che non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con modello prestampato, si afferma che l’immigrato ha compreso il contenuto dell’atto in corso di notifica.
A quest’ultimo proposito va invero osservato che, com’è noto e diversamente da quanto affermato dal primo giudice, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. il processo verbale in parola "fa piena prova" (smentibile solo con la proposizione della "querela di falso") unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, vale a dire, nella specie, della avvenuta consegna in quella data dell’atto al destinatario.
Di contro, considerato che ai giudizi valutativi ed all’indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non può essere attribuita analoga "fede privilegiata”, i medesimi restano, quindi, liberamente apprezzabili dal giudice (cfr. Cass. civ., 28 gennaio 2010 n. 1818, richiamata dall’appellante, ma anche, tra le più recenti, Cass. civ., 5 giugno 2014 n. 1290).
2.2.Risolta in tal senso l’eccepita decadenza dall’azione per tardività, nel merito il ricorso è fondato.
Si è già detto che la Questura di Bologna, con decreto 12.9.2012, si è pronunciata negativamente sul rinnovo del permesso di soggiorno (chiesto nel febbraio 2012), rilevando che il signor Heyakthura Gedara risultava aver perso il lavoro il 31 marzo 2012, con la conseguente mancata percezione del reddito minimo prescritto dalla legge, e che non aveva dimostrato tale requisito nel periodo di validità del permesso precedente.
Tuttavia, come dedotto dall’appellante nel terzo motivo (e documentato in primo grado), nel periodo pregresso egli ha lavorato come domestico a Firenze e poi come addetto alle pulizie ed operaio di una impresa agricola in provincia di Arezzo e come badante, raggiungendo il reddito minimo prescritto per il 2010 e per il 2011, mentre, come lamentato col secondo motivo, per il periodo successivo (dopo la risoluzione, nel marzo 2012, del contratto a tempo indeterminato stipulato nel settembre 2011 come badante) non è stato ammesso a godere della proroga fino ad un anno del permesso prevista per l’attesa di una nuova occupazione, in applicazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
2.3.Tra l’altro, l’appellante, dopo aver presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, è tornato per un lungo periodo nel suo paese di origine a causa di una grave malattia della figlia, rientrando in Italia soltanto nel settembre 2012 ( come emerge dal biglietto di aereo depositato in primo grado) a Firenze, per trovare lavoro .
3.Pertanto, alla luce delle esposte argomentazioni, assorbito per economia di mezzi ogni altro profilo di censura, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va accolto e, conseguentemente, va annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in capo all’interessato, con l’obbligo del Questore di Bologna di adottare un nuovo provvedimento in conformità alla presente motivazione..
La peculiarità della fattispecie consiglia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza TAR, preliminarmente dichiarato ricevibile il ricorso di primo grado, nel merito lo accoglie ed annulla il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato, con il conseguente obbligo del Questore di Bologna di adottare un nuovo provvedimento in conformità a quanto in motivazione.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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