Rinnovo permesso di soggiorno - la condanna per spaccio di stupefacenti non è ostativa, se ci sono legami familiari
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2534/2013 del 15/11/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il collegio ritiene di rilevare il difetto di istruttoria e di motivazione, in considerazione della mancata valutazione da parte dell’amministrazione della concreta pericolosità sociale del ricorrente in relazione all’inserimento dello stesso nel tessuto sociale ed ai vincoli familiari dal medesimo intessuti.
La tassatività delle cause di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario, prevista dagli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5, t.u. 23 luglio 1998 n. 286, incontra una deroga ex art. 5, d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5 per il caso di ricongiungimento familiare; peraltro, oggetto di tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità del nucleo familiare che ne risulta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2013, proposto da:
Samira Mandir, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Fragnan, con domicilio eletto presso Giacomina Trapletti in Milano, via Muratori, 30;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Pavia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Milano, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 11.03.2013 notificato in data 18.03.2013 alla sig.ra Samira Mandir, con il quale il Questore della Provincia di Pavia ha respinto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto in data 18.05.2011; di ogni altro atto consequenziale, presupposto, inerente od altrimenti connesso, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la ricorrente, titolare di regolare rapporto di lavoro, che alloggia in una civile abitazione con la figlia di tre anni e regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto di validità il 18 maggio 2011, ha proposto il presente ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Questore di Pavia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dalla stessa presentata in relazione all’asserito mancato possesso di redditi da fonte lecita, nonché di due condanne del Tribunale di Monza dalla medesima riportate nel 2009 ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, reputate elemento ostativo al soggiorno della ricorrente nel territorio nazionale, e di alcuni precedenti di polizia;
che, a sostegno del proprio gravame, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, nonché il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e la carenza di istruttoria e di motivazione in relazione alla mancata valutazione in concreto della sua pericolosità sociale, sia in considerazione della tenuità della condanna, che del diritto all’unità familiare, essendo convivente con la figlia di tre anni;
che si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito;
che, con ordinanza n. 780/2013 del 5 luglio 2013, la sezione ha accolto per riesame l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato presentata dall’interessato.
Ritenuto che il ricorso sia fondato;
che, infatti, il collegio ritiene di rilevare il difetto di istruttoria e di motivazione, in considerazione della mancata valutazione della concreta pericolosità sociale della ricorrente in relazione all’inserimento della stessa nel tessuto sociale ed ai vincoli familiari dalla medesima intessuti, oltre che della tenuità della condanna dalla stessa riportata, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, infatti: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Nella fattispecie in questione, in cui, pur al cospetto di una condanna per reati in tema di stupefacenti nell’ipotesi attenuata, dalla documentazione versata in atti risultano provati i vincoli familiari della ricorrente, risulta illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dell’istante nel territorio nazionale.
E’ stato, infatti, affermato che “La tassatività delle cause di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario, prevista dagli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5, t.u. 23 luglio 1998 n. 286, incontra una deroga ex art. 5, d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5 per il caso di ricongiungimento familiare; peraltro, poiché oggetto di tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità del nucleo familiare che ne risulta, la stessa tutela deve essere ragionevolmente assicurata anche al nucleo familiare già riunito "ab origine", o che comunque si è riunito senza bisogno dell'apposita procedura, sempre che la sua composizione corrisponda a quella che, sussistendo la necessità, legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento” (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2012, n. 4713).
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
Ne discende il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo dell’amministrazione intimata di rideterminarsi sull’istanza, anche alla luce dei sopravvenuti elementi risultanti in atti.
Sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, disponendo, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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