Rinnovo permesso di soggiorno, la condanna per omicidio colposo (violazione codice della strada) non implica pericolosità sociale
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 782/2014 del 20/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 289 volte dal 24/03/2015
Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente si evince che lo stesso: i) risiede regolarmente sul territorio nazionale da oltre 10 anni; ii) presta attività lavorativa come lavoratore dipendente provvedendo al suo sostentamento e, a seguito di ricongiungimento familiare, a quello della moglie; iii) usufruisce di idonea sistemazione alloggiativa.
La situazione familiare, lavorativa e alloggiativa del ricorrente esclude che lo stesso possa essere considerato per quella sola condanna persona socialmente pericolosa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 359/09, proposto da Erzen Bejtaga, rappresentato e difeso dagli avv. Totti e De Sio, con domicilio eletto in Bologna, piazza Calderini 1, presso lo studio dell’avv. M. L. Mongiello;
contro
L’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento 8 gennaio 2009, Cat. A.12/2009-Imm/PS prot. n.002/09, con il quale il questore di Rimini ha negato a Erzen Bejtaga il rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il provvedimento 8 gennaio 2009 del questore di Rimini, qui impugnato, ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro al cittadino albanese Erzen Bejtaga, con la seguente motivazione:
“Verificato che il Bejtaga Erzen nel pomeriggio del 30.07.2007 era alla guida in stato di ebbrezza di un'autovettura di grossa cilindrata, di proprietà di terzi, trasportando un passeggero, sulla strada provinciale 285 nella periferia abitata di Rimini, conducendola ad elevatissima velocità, manifestamente incurante della sua irresponsabile e pericolosa condotta di guida già posta in essere molto prima di giungere sul luogo ove avrebbe causato l'incidente. Questi era e comunque doveva essere consapevole dei rischi provocabili dalle modalità della sua guida, la quale con alte probabilità poteva mettere a grave rischio la vita di altre persone, come negli effetti è avvenuto, causando con totale responsabilità, la morte di Uras Fabrizio investendolo sul margine opposto della stessa sede stradale ed il coinvolgimento di altri veicoli ed i rispettivi conducenti, così come anche il trasportato che si trovava sull'auto del medesimo autore. Le dinamiche rilevate dagli agenti accertatori e quelle riferite dai testimoni, descrivono un episodio di inimmaginabile gravità, sia per gli eventi, che per la condotta tenuta dal suo responsabile: omissivo in ogni soccorso alla persona investita, simulatore di danni alla propria persona e riluttante ad ogni collaborazione;
Vista l'applicazione della pena di due anni di reclusione per i reati di cui all'art. 589 c.p. applicata dal GIP di Rimini il 07.06.2007, dal quale atto si rileva peraltro che l'imputato era alla guida con un tasso alcolico il cui valore era oltre il triplo del massimo consentito;
Accertato che lo straniero era stato tratto in arresto dai Carabinieri di Pinerolo (TO) il 16.10.2001 per i reati di cui agli artt. 110, 628 e 629 c.p., ed iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Pinerolo al nr. 2759/2001 per violazione degli artt. 110, 56 e 393 c.p.; procedimento che si è concluso 1'11.03.2002 con il decreto di archiviazione per mancanza di condizioni;
Accertato che l'interessato dagli elementi di fatto acquisiti, risulta appartenere a talune delle categorie indicate nell'art. 1 della Legge 27.12.1956 nr. 1423, come sostituito dall'art. 2 della Legge 03.08.1988 nr. 327 e che pertanto è da ritenersi persona pericolosa per la sicurezza pubblica, in quanto si dimostrata persona incline alle attività illecite e delittuose;
Accertato che l'interessato è potenzialmente una persona in grado di rimettersi alla guida in stato di ebbrezza;
Preso atto che i frequenti casi di assuntori di alcool e stupefacenti alla guida, hanno generato un fenomeno che ha richiamato, più volte l'attenzione del legislatore, dell'opinione pubblica e degli organi giudicanti che riconoscono nella fattispecie di incidenti stradali l'evento doloso;
Accertato che l'interessato crea allarme sociale;
Preso atto dello stato di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero richiedente”.
2.1. Secondo il ricorso (eccesso di potere, travisamento dei fatti, mancata considerazione di fatti e circostanze determinanti, carenza di presupposti, incongruenza e illogicità della motivazione, carenza d’istruttoria, violazione dell’art. 13, II comma, del d. lgs. 286/98 e dell’art. 1 l. 1423/56) il provvedimento impugnato si limiterebbe a rilevare l'esistenza del precedente penale a carico del Bejtaga, derivandone senz’altro la pericolosità sociale, mentre la condanna per un unico reato, quello, colposo, di cui all'art. 589 c.p., non ne potrebbe essere ragionevolmente considerata un sintomo adeguato: l’altro precedente citato non avrebbe avuto alcun seguito.
2.2. Egualmente illogico è desumere lo stato di pericolosità del Bejtaga perché egli sarebbe "potenzialmente una persona in grado di rimettersi alla guida in stato di ebbrezza": un giudizio, questo, privo di qualsiasi giustificazione sia formale che sostanziale.
2.3. D’altra parte, prosegue il ricorso, la situazione familiare, quella abitativa e quella lavorativa del ricorrente non sono state in alcun modo valutate, ma soltanto richiamate per prenderne atto: a conferma di una motivazione dell’atto affatto carente.
3. Questa Sezione, con ordinanza 24 aprile 2009, n. 266, non impugnata, ha accolto l’istanza cautelare proposta, ed ha sospeso il diniego impugnato, così motivando:
“Vista la documentazione versata in atti dal ricorrente dalla quale si evince che lo stesso: i) risiede regolarmente sul territorio nazionale da oltre 10 anni; ii) presta attività lavorativa come lavoratore dipendente provvedendo al suo sostentamento e, a seguito di ricongiungimento familiare, a quello della moglie; iii) usufruisce di idonea sistemazione alloggiativa;
Rilevato che la condanna per omicidio colposo subita dal ricorrente, ancorché percepita come fatto di un certo allarme sociale a causa dello stato di ebbrezza in cui versava il ricorrente al momento dell’incidente stradale, non costituisce elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno;
Considerato che la situazione familiare, lavorativa e alloggiativa del ricorrente esclude che lo stesso possa essere considerato per quella sola condanna persona socialmente pericolosa”.
4.1. Il Collegio, pur consapevole dell’eccezionale disvalore presente nella condotta del Bejtega, che questi ha tenuto in dispregio di elementari regole di prudenza e rispetto, causando la morte di un giovanissimo motociclista, non può che prendere atto della qualificazione che ne ha dato il giudice penale, e cioè di omicidio colposo e non doloso, e della conseguente modesta sanzione che gli ha irrogato, applicandogli inoltre il beneficio della sospensione condizionale, in quanto incensurato.
4.2. Così, buona parte delle asserzioni contenute nel provvedimento, e fondate sul dolo del responsabile, non possono essere in alcun modo condivise dal Collegio.
All’opposto, la condotta in questione, proprio perché ritenuta involontaria nei suoi esiti, non può, da sola, ritenersi indice adeguato per qualificare lo straniero come socialmente pericoloso, negandogli per questo il rinnovo del permesso di soggiorno.
4.3. Manca, invero, nel provvedimento, la puntuale esposizione di altri elementi di fatto, che, nel complesso, consentano di affermare che il Bejtega sia potenzialmente dedito “alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Lo stesso riferimento all’arresto avvenuto nel 2001 non contiene elementi circostanziati, da cui possa desumersi una siffatta propensione criminosa, né fatti sfavorevoli l’Amministrazione ha potuto trarre dalla sua situazione familiare e lavorativa, che, al contrario, farebbero anch’essi propendere per l’assenza di pericolosità, e per l’eccezionalità del pur gravissimo episodio; nulla infine permette di supporre che il Bejtega in futuro guiderà ancora in stato di ebrezza.
4.4. In conclusione, non resta al giudice che confermare la decisione assunta in fase cautelare, annullando pertanto il diniego di rinnovo.
5. Le spese di lite possono comunque essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio addì 20 marzo 2014 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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