Rinnovo permesso di soggiorno, la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti non è ostativa se è passato molto tempo
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 818/2014 del 17/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il rinnovo del permesso di soggiorno è stato negato alla ricorrente in conseguenza della sentenza del Tribunale penale di Sassari..., di condanna alla pena di reclusione per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. n. 309/1990), che l’amministrazione ha ritenuto assolutamente ostativa al rinnovo, malgrado la declaratoria di estinzione della pena.
Al riguardo, occorre osservare che tale lettura rigorosa della normativa vigente - in passato fatta propria anche da questa Sezione – è stata da ultimo smentita dal giudice d’appello, che ha al contrario affermato che nel caso in cui fra la condanna penale “ostativa” e il diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extra comunitario sia intercorso un non breve lasso di tempo, caratterizzato da una positiva condotta dell’interessato e dalla riabilitazione disposta dal giudice di sorveglianza, l’automatismo della preclusione al rinnovo viene meno (cfr., ad es.,C.S., III, 24 settembre 2013, n. 4685).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2013, proposto da:
Elisabeth Olukoya, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Campora e Francesca Brancati, con domicilio eletto presso lo studio di questultima in Genova, via di Montesano, 2/10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Genova n. 335 dell’1 ottobre 2013, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 5 del 9 gennaio 2014, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 30 novembre 2013 e depositato il 13 dicembre 2013, la sig.ra Elisabeth Olukoya – cittadina nigeriana - impugna il decreto della Questura di Genova n. 335 dell’1 ottobre 2013, di rigetto della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Deduce i seguenti motivi:
Violazione degli articoli 4 e 5 del D.Lg.vo n. 286/1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di presupposti. Omessa e/o contraddittoria motivazione.
Violazione della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità e/o difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 17 aprile 2014.
Il ricorso è fondato.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è stato negato alla ricorrente in conseguenza della sentenza del Tribunale penale di Sassari del 21 novembre 2006 (resa a seguito di “patteggiamento”), di condanna alla pena di anni quattro, mesi 5 e giorni 20 di reclusione per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. n. 309/1990), che l’amministrazione ha ritenuto in sé assolutamente ostativa al chiesto rinnovo - ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lg.vo n. 286/1998 - malgrado la sopravvenuta declaratoria di estinzione della pena disposta dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 3 novembre 2010.
Al riguardo, occorre osservare che tale lettura rigorosa della normativa vigente - in passato fatta propria anche da questa Sezione – è stata da ultimo smentita dal giudice d’appello, che ha al contrario affermato che nel caso in cui fra la condanna penale “ostativa” e il diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extra comunitario sia intercorso un non breve lasso di tempo, caratterizzato da una positiva condotta dell’interessato e dalla riabilitazione disposta dal giudice di sorveglianza, l’automatismo della preclusione al rinnovo viene meno (cfr., ad es.,C.S., III, 24 settembre 2013, n. 4685).
Nella fattispecie in esame ricorrono appunto queste circostanze, sicché – alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza, dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi - l’amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la effettiva pericolosità sociale della ricorrente, tenendo anche conto dell’intrapreso percorso riabilitativo.
In relazione a quanto precede il ricorso in esame risulta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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