Il Collegio ritiene, invero, di confermare le considerazioni svolte nella fase cautelare e immotivatamente ignorate dal Ministero intimato, il quale, anziché procedere al riesame ordinato, ha ritenuto di insistere in argomentazioni difensive che erano già state ritenute inidonee a superare il vizio di difetto di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 5, dlgs 286/98.