Le condanne penali pregresse sono elementi che possono essere considerati in una valutazione complessiva della personalità ma non hanno effetto automaticamente ostativo; a maggior ragione non lo ha una singola condanna per un unico reato, salvo che si tratti di un fatto di eccezionale gravità, tale da distinguerlo dalla generalità dei reati pur rientranti nella previsione ex art. 380 cpp.