Rinnovo permesso di soggiorno, l'illecita detenzione di stupefacenti non è reato ostativo
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 860/2014 del 14/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Risulta essere stata applicata la pena di mesi sei di reclusione e 3.000,00 (tremila/00) euro di multa per il delitto di illecita detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; il ricorrente si duole dell’omessa valutazione operata dall’amministrazione circa la sua pericolosità sociale, anche in relazione ai legami familiari che egli ha in questa città.
Il tribunale osserva che, effettivamente, la giurisprudenza si è orientata a ritenere che la mera condanna ad un reato ostativo non è sufficiente per motivare il provvedimento impugnato, essendo necessario che l’amministrazione si pronunci esplicitamente sulla concreta pericolosità dello straniero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2010, proposto dal signor Barni Moussa rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Pagano presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Gavotti 1/6;
contro
Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per l'annullamento
del provvedimento 22.12.2009, n. 222 del questore di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il cittadino del regno del Marocco Barni Moussa si ritiene leso dal provvedimento indicato nell’epigrafe, per il cui annullamento ha notificato l’atto 23.2.2010, depositato il 24.3.2010, con cui denuncia:
violazione dell’art. 4 del d. lvo 25.7.1998, n. 286, sviamento di potere per carenza istruttoria e carenza dei presupposti.
L’amministrazione dell’interno si è costituita in causa con memoria.
Il contendere è relativo al diniego opposto dalla questura di Genova alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata dall’interessato.
A costui risulta essere stata applicata la pena di mesi sei di reclusione e 3.000,00 (tremila/00) euro di multa per il delitto di illecita detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, così come dalla sentenza 2.5.2009, n. 1943 del tribunale di Genova; il ricorrente si duole dell’omessa valutazione operata dall’amministrazione circa la sua pericolosità sociale, anche in relazione ai legami familiari che egli ha in questa città.
Il collegio osserva a tale riguardo che il titolo di reato per cui avvenne l’applicazione dell’indicata pena è considerato dalla legge ostativo di per sé alla permanenza di uno straniero in Italia, sì che a tale riguardo non dovrebbe essere necessaria la motivazione in ordine alla pericolosità sociale del condannato.
Il tribunale osserva che, effettivamente, la giurisprudenza si è orientata a ritenere che la mera condanna ad un reato ostativo non è sufficiente per motivare il provvedimento impugnato, essendo necessario che l’amministrazione si pronunci esplicitamente sulla concreta pericolosità dello straniero.
In tal senso il ricorso va accolto, dovendosi demandare all’amministrazione di rideterminarsi alla luce dei principi indicati.
Le spese vanno non di meno compensate, attesa la natura della controversia. .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione e compensa le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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