E’ illegittima la decisione del Prefetto che ha respinto il ricorso gerarchico, avverso il decreto del Questore, con cui quest’ultimo ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto della mancanza di redditi sufficienti al sostentamento. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione avrebbe dovuto anche effettuare una approfondita valutazione della situazione familiare del ricorrente, in Italia per ricongiungimento familiare dal 2003, convivente con la madre e con il fratello, il quale risulta aver regolarmente lavorato in Italia per circa un anno e aver recentemente ottenuto un lavoro regolare. Quanto, infine, alla discontinuità nella attività lavorativa in Italia ed al ritorno in patria durante alcuni periodi, dette circostanze non possono di per sé essere indicative del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione.