Rinnovo permesso di soggiorno – illegittimo diniego per redditi insufficienti se non si considera la situazione familiare dello straniero
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, Sentenza del 17 gennaio 2012, n. 531
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 4304 volte dal 23/03/2012
E’ illegittima la decisione del Prefetto che ha respinto il ricorso gerarchico, avverso il decreto del Questore, con cui quest’ultimo ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto della mancanza di redditi sufficienti al sostentamento. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione avrebbe dovuto anche effettuare una approfondita valutazione della situazione familiare del ricorrente, in Italia per ricongiungimento familiare dal 2003, convivente con la madre e con il fratello, il quale risulta aver regolarmente lavorato in Italia per circa un anno e aver recentemente ottenuto un lavoro regolare. Quanto, infine, alla discontinuità nella attività lavorativa in Italia ed al ritorno in patria durante alcuni periodi, dette circostanze non possono di per sé essere indicative del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Viterbo [...] con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto della Questura di Viterbo del 9.9.2010 di mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, impugna il provvedimento della Prefettura di Viterbo, [...] con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto della Questura di Viterbo del 9.9.2010 di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Il decreto del Questore di Viterbo aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto il ricorrente risultava aver lavorato nel 2007 solo per 112 giorni e nel 2008 solo per 20 giorni, soggiornando per la gran parte del tempo fuori dal territorio nazionale. Sulla base di tali dati, il Questore aveva ritenuto che egli non fosse in grado di dimostrare la disponibilità di fonti lecite di sostentamento sufficienti.
Egli aveva quindi fatto ricorso al Prefetto della provincia di Viterbo, il quale aveva rigettato il gravame rilevando come nel periodo di validità del precedente titolo di soggiorno, scaduto in data 6.6.2010, il ricorrente aveva documentato, mediante l’attestazione dei contributi versati, di aver lavorato nel 2007 solo per 95 giorni e nel 2008 per 130 giorni, nulla risultando per il 2009. Inoltre, il Prefetto aveva rilevato che l’asserita assunzione come lavoratore domestico a far data dal 1.10.2010 non risultava comprovata dalla anteriore denuncia all’INPS, come previsto dalla normativa vigente.
Nell’atto di ricorso, il ricorrente ha rilevato di essere entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare con la madre nel 2003; ha documentato di essere stato alle dipendenze della ditta srl Cxxx dall’11.9.2007 al 14.7.2008 (v. allegati al ricorso); di essere tornato al suo Paese nel 2009 a causa della mancanza di lavoro in Italia ; di essere stato quindi nuovamente assunto, con contratto stipulato in data 16.9.2010, con mansioni di domestico (v. Contratto di assunzione allegato al ricorso).
Tanto premesso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 286/98 e dell’art. 9 e 29 del citato decreto.
[...]
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, l’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 prevede che in occasione dell’esame della prima richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno debbano essere valutati nuovi elementi, nel frattempo sopraggiunti, che ne consentano il rilascio.
Inoltre, lo stesso articolo 5, a seguito delle modifiche introdotte col d.,lgs. n. 5 del 2007, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che, qualora si tratti di uno straniero che è entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, debba anche tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
In sostanza, la norma impone alla amministrazione di effettuare una approfondita valutazione circa l’inserimento dello straniero nel nostro Paese e la effettività dei suoi vincoli familiari, qualora egli sia entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare(cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011 , n. 995).
Nel caso di specie, invece, il provvedimento di diniego adottato dal Prefetto di Viterbo non ha effettuato una adeguata valutazione della situazione familiare del ricorrente, in Italia per ricongiungimento familiare dal 2003, convivente con la madre e con il fratello, il quale risulta aver regolarmente lavorato in Italia per circa un anno e aver recentemente ottenuto un lavoro regolare; il Prefetto infatti si è solo limitato a verificare il numero di giornate lavorative per le quali risultano pagati i contributi previdenziali e la mancata comunicazione dell’ultimo contratto di lavoro all’INPS.
La valutazione condotta dal Prefetto di Viterbo non appare dunque completa ed esaustiva sotto questo profilo.
D’altro canto, la discontinuità nella attività lavorativa in Italia e la circostanza del ritorno in Patria durante per alcuni periodi non può di per sé essere indicativa del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia,
ovvero la sua recente nuova assunzione.
A questo proposito il ricorrente ha sottolineato che la sua assunzione come lavoratore domestico era già intervenuta a far data dal 1.10.2010 da parte della signora Nxxx ed è stata poi seguita – in ottemperanza all’invito verbale da parte della questura di Viterbo - dalla stipula del contratto di soggiorno, inoltrato ai centri per l’impiego in data 1.10.2011. Tale inoltro non era stato effettuato prima perché si era in attesa del rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va pertanto annullato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui alla motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 [...]
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