Rinnovo permesso di soggiorno, il silenzio dell'Amministrazione (più di 60 giorni dalla domanda) non è sanato dalla scarsa collaborazione dell'interessato
T.A.R. Marche, sent. n. 888/2015 del 10/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 112 volte dal 24/02/2017
Sussiste l’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione sull’istanza di rinnovo ed è abbondantemente scaduto il termine di cui all’art. 5, comma 9 del D.lgs. 286/98 e successive modificazioni, il quale prescrive che i procedimenti relativi al rilascio dei permessi di soggiorno debbano concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
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