Sussiste l’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione sull’istanza di rinnovo ed è abbondantemente scaduto il termine di cui all’art. 5, comma 9 del D.lgs. 286/98 e successive modificazioni, il quale prescrive che i procedimenti relativi al rilascio dei permessi di soggiorno debbano concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.