Rinnovo permesso di soggiorno, il requisito del reddito non può essere chiesto se nel frattempo il lavoratore perde il lavoro e chiede l'attesa occupazione
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2323/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La disciplina ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 11 del d.lgs. n. 286/1998 e 37 del d.P.R. n. 394/1999 prevede che la perdita del posto di lavoro da parte dello straniero non determini affatto il ritiro del permesso di soggiorno già rilasciato, ma inneschi soltanto una "novazione" del titolo, restandone inalterata la durata (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22-05-2007, n. 2594).
Quanto al requisito reddituale, esso non può essere richiesto in relazione alla domanda di permesso “per attesa occupazione” o, comunque, durante il periodo concesso per la ricerca di lavoro. Solo una volta decorso tale periodo, riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di una nuova occupazione, detto requisito potrà tornare ad essere rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 14-07-2014, n. 3674; negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. III, Sent., 22-07-2014, n. 3904).
Non v’è dubbio che la condizione di colui il quale si ponga alla ricerca di un posto di lavoro munito di un valido titolo di soggiorno non sia affatto assimilabile a quella di colui il quale si predisponga alla medesima ricerca da clandestino o, comunque, da cittadino irregolarmente presente sul territorio nazionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2012, proposto da:
- Eduart Gega, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Della Pietà, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pordenone, 19;
contro
- Ministero dell'Interno (per la Questura di Milano), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento nr. 4475/2012 Imm. emesso in data 12.07.2012 e notificato in data 21.07.2012, con cui la Questura della Provincia di Milano ha disposto il rigetto dell'istanza nr. 060724346372 presentata in data 10.07.2008, volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno nr. A587160, rilasciato dalla Questura di Milano il 28.08.2006 e scaduto il 28.08.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, notificato il 5.11.2012 e depositato il successivo 5.12.2012, l’esponente ha impugnato il decreto questorile in epigrafe specificato, adottato dall’amministrazione sul presupposto che l’istante “dal mese di aprile 2008 ad oggi, non ha percepito alcun reddito imponibile ai fini contributivi”.
Egli lamenta, in sostanza, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 co. 3, 5 co. 5 e 22 co. 11 del d.lgs. n. 286/1998, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché l’amministrazione non gli avrebbe rilasciato il permesso di soggiorno in attesa occupazione reputando, erroneamente, assimilabile a detta situazione quella di colui che, come il sig. Gega, “di fatto” ha soggiornato sul territorio nazionale (T.N.) in attesa di nuova occupazione, benché sfornito di un titolo al riguardo.
Si è costituita l’intimata amministrazione, controdeducendo con separata memoria e insistendo per la reiezione del ricorso. Secondo la resistente, il diniego sarebbe correttamente motivato sul presupposto del venire meno di un requisito normativamente richiesto per il soggiorno nel territorio dello Stato qual è il lavoro, inteso come fonte lecita di guadagno.
Con ordinanza n. 1761 del 19.12.2012 il Tribunale ha accolto la formulata domanda cautelare, sul presupposto che il mancato rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione avrebbe effettivamente ostacolato la stipula di un contratto di lavoro subordinato a favore dell’istante.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
La disciplina ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 11 del d.lgs. n. 286/1998 e 37 del d.P.R. n. 394/1999 prevede che la perdita del posto di lavoro da parte dello straniero non determini affatto il ritiro del permesso di soggiorno già rilasciato, ma inneschi soltanto una "novazione" del titolo, restandone inalterata la durata (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22-05-2007, n. 2594).
Più in generale, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che, il complessivo meccanismo disciplinato dall'art. 37 del d.P.R. n. 394/1999, in attuazione della previsione nello stesso senso dell'art. 22, comma 11, citato, attribuisce al lavoratore "migrante" un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, proprio con riguardo alle "garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento", provvidenze perfettamente compatibili e positivamente stabilite con il citato art. 37, con l'unico correttivo che l'operatività del sistema agevolativo del reperimento di una nuova occupazione è limitata nel tempo, cioè soggetta ad un termine che, risultando "ragionevole" rispetto allo scopo perseguito, (il reinserimento nel mondo del lavoro), garantisce un adeguato livello di tutela (cfr. ancora, sentenza n. 2594/2007 cit.).
Quanto al requisito reddituale, della cui mancanza pure si fa carico, nel caso di specie, l’amministrazione resistente, il Collegio ritiene, in linea con l’orientamento in atto dominante, che esso non possa essere richiesto in relazione alla domanda di permesso “per attesa occupazione” o, comunque, durante il periodo concesso per la ricerca di lavoro. Solo una volta decorso tale periodo, riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di una nuova occupazione, detto requisito potrà tornare ad essere rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 14-07-2014, n. 3674; negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. III, Sent., 22-07-2014, n. 3904).
Su tale ultimo aspetto, il Collegio ritiene utile riportare alcune brevi osservazioni tratte dalle sentenze da ultimo citate che, muovendo da “un’applicazione più attenta e sistematica delle norme in materia di requisiti di reddito per il rinnovo dei permessi di soggiorno”, hanno sostenuto la necessità che la ratio delle disposizioni previste per la concessione del permesso in attesa di occupazione influenzi le “prassi delle competenti autorità amministrative - quando si trovano di fronte a lavoratori meritevoli, già in possesso da tempo di regolare permesso di soggiorno, che, tuttavia, affrontano le alterne vicende delle attività economiche in questa fase di crisi del paese… Tale ratio emerge dalle disposizioni di cui all'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), in tema di permesso in attesa di occupazione, in connessione con quelle di cui all'art. 19 del connesso regolamento esecutivo (D.P.R. n. 349 del 1999), le quali richiamano lo stesso art. 22 per escludere che i requisiti di reddito richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno si applicano in caso di richiesta del permesso in attesa di occupazione…La ratio di queste disposizioni è essenziale per interpretare meglio di quanto solitamente avvenga le norme di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, che stabiliscono tra i principi generali che regolano la permanenza degli stranieri in Italia la disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza. In base ad una interpretazione sistematica che collega diverse situazioni normative, è evidente che la norma di cui all'art. 4, comma 3, citato, ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito. Tali situazioni devono essere considerate - a determinate condizioni e anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi - come irregolarità amministrative sanabili ai sensi dell'art.5, comma 5, del citato Testo unico. Esse possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo, oltre alla norma sulle irregolarità amministrative sanabili, la possibilità di considerare gli elementi sopraggiunti, ai sensi della stessa norma di cui all' art. 5, comma 5, del citato Testo unico, nonché quella di ricorrere al permesso in attesa di occupazione, di cui all'art. 22, comma 11, del medesimo Testo unico o ad altri tipi di permesso di soggiorno” (così, Cons. Stato, Sez. III, Sent., 14-07-2014, n. 3674).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne discende l’illegittimità dell’operato dell’odierna resistente, per avere negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22, co. 11 cit., cd. in attesa occupazione, sul presupposto che lo straniero medesimo, dopo la scadenza del precedente permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avesse già usufruito di un periodo di permanenza in Italia destinato “di fatto” alla ricerca di una nuova occupazione.
Non v’è dubbio, infatti, che la condizione di colui il quale si ponga alla ricerca di un posto di lavoro munito di un valido titolo di soggiorno non sia affatto assimilabile a quella di colui il quale si predisponga alla medesima ricerca da clandestino o, comunque, da cittadino irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il decreto di rigetto con esso impugnato.
In considerazione della specificità della fattispecie, ricavabile dalla suestesa motivazione, le spese di lite possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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