La disciplina ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 11 del d.lgs. n. 286/1998 e 37 del d.P.R. n. 394/1999 prevede che la perdita del posto di lavoro da parte dello straniero non determini affatto il ritiro del permesso di soggiorno già rilasciato, ma inneschi soltanto una "novazione" del titolo, restandone inalterata la durata (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22-05-2007, n. 2594).