Rinnovo permesso di soggiorno: il reato di violenza sessuale attenuato non osta automaticamente all'accoglimento della domanda
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2229/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 129 volte dal 24/06/2015
La valutazione posta dall’amministrazione a fondamento del diniego risulta parziale, perché fondata sul titolo di reato per il quale il ricorrente è stato condannato, senza alcuna considerazione della concreta articolazione della vicenda sfociata nella condanna e della mancanza di altri precedenti penali,nonché senza alcuna valorizzazione del contesto familiare e lavorativo in cui egli è inserito.
Le concrete modalità di esecuzione del reato sono tali da non palesare di per sé la pericolosità sociale di G. ai fini della valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno e vanno esaminate nel contesto della complessiva situazione lavorativa e familiare del condannato.
Al contrario l’amministrazione ha assunto la condanna in sé come indice unico della pericolosità, senza alcuna considerazione per la concreta natura dei fatti commessi, secondo quanto emergente dalla sentenza di condanna, incorrendo così nel difetto di istruttoria contestato nel ricorso.
----
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2695 del 2012, proposto da:
Omar Abel Fernandez Gongora, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Calanca, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, via Cesare Lombroso 54;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, preso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 16.10.2012 n.9699/2012 imm. con il quale il Questore di Milano ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- nonché degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 19 dicembre 2012, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del giorno 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Questore di Milano ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da Omar Abel Fernandez Gongora per lavoro subordinato, evidenziando che: 1) l’istante in data 25.01.2010 è stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, per il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p.; 2) la commissione del reato integra un’ipotesi normativa di pericolosità sociale dello straniero, ostativa alla sua permanenza sul territorio dello Stato; 3) le memorie prodotte in sede procedimentale non introducono elementi che consentano di riesaminare la posizione dello straniero.
Il ricorrente lamenta, con più censure che possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la mancata valutazione della sua situazione complessiva, lavorativa e familiare, evidenziando di essere padre di un bambino e di provvedere al suo mantenimento con i proventi dell’attività lavorativa.
Inoltre, si contesta l’automaticità della valutazione di pericolosità compiuta dall’amministrazione in ragione del reato commesso, senza neppure considerare che in sede penale il fatto è stato ricondotto all’ipotesi attenuata del terzo comma dell’art. 609 bis c.p..
Le censure sono fondate.
La valutazione posta dall’amministrazione a fondamento del diniego risulta del tutto parziale, perché fondata sul titolo di reato per il quale il ricorrente è stato condannato, senza alcuna considerazione della concreta articolazione della vicenda sfociata nella condanna e della mancanza di altri precedenti penali, nonché senza alcuna valorizzazione del contesto familiare e lavorativo in cui egli è inserito.
La sentenza di condanna ha ricondotto la vicenda nel quadro dell’ipotesi attenuta di violenza sessuale, prevista dal terzo comma dell’art. 609 bis c.p., evidenziando testualmente “la particolarità del fatto, verificatosi in un contesto peculiare, caratterizzato dall’iniziale accordo in ordine ad un incontro sessuale” e precisando come le dichiarazioni dei testi oculari abbiano smentito “su alcuni punti assai significativi” la deposizione della vittima.
Fermo restando il disvalore penale della vicenda, i dati appena considerati e sottolineati proprio dalla decisione del giudice penale rendono assai sfumata la rilevanza della condanna ai fini della valutazione di pericolosità sociale dello straniero.
In particolare, le concrete modalità di esecuzione del reato sono tali da non palesare di per sé la pericolosità sociale di Gongora ai fini della valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno e vanno esaminate nel contesto della complessiva situazione lavorativa e familiare del condannato.
Al contrario l’amministrazione ha assunto la condanna in sé come indice unico della pericolosità, senza alcuna considerazione per la concreta natura dei fatti commessi, secondo quanto emergente dalla sentenza di condanna, incorrendo così nel difetto di istruttoria contestato nel ricorso.
Analogamente, è stata del tutto omessa la valutazione delle condizioni di vita del richiedente il titolo di soggiorno.
La documentazione prodotta in giudizio dalle parti, oltre a palesare l’assenza a suo carico di precedenti penali o anche solo di segnalazioni di polizia per fatti diversi, attesta che egli dispone di una regolare attività lavorativa a tempo indeterminato, dalla quale trae i mezzi per il suo sostentamento.
Non solo, la documentazione prodotta e le allegazioni del ricorrente – non smentite dall’amministrazione resistente - mettono in luce che Gongora, padre di un bambino, si occupa in via esclusiva della cura del figlio, con lui convivente, dopo la cessazione della relazione affettiva con la madre.
Si tratta di dati, neppure presi in considerazione dall’amministrazione, che, se esaminati congiuntamente alla concreta natura del fatto per il quale è stato condannato, privano di consistenza il giudizio di attuale pericolosità sociale formulato dall’amministrazione ed evidenziano il carattere del tutto parziale ed insufficiente dei dati istruttori valorizzati in sede procedimentale.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure in esame.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nondimeno, la concreta articolazione della fattispecie sottesa al provvedimento impugnato consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024