Rinnovo permesso di soggiorno, il commercio di prodotti falsi non è automaticamente ostativo (se commesso prima del 2009)
T.A.R. Lombardia, sezione quarta, sent. n. 109/2015 del 19/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 242 volte dal 07/12/2015
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è incentrato, oltreché sull’esistenza di talune denunce a carico del ricorrente, per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), sulla carenza di redditi e sul mancato svolgimento di attività lavorativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2012, proposto da:
Cheikh Penda Mbow, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Andrea Costa, 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questore della Provincia di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 32602/2010 imm. emesso in data 5.12.12 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 11.1.2012, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. 100005141, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questore della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto l’istanza inoltrata in data 9.11.2010 dal ricorrente, volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno n. I00005141, rilasciato in data 4.12.2009, e scaduto in data 9.10.2010.
L’Amministrazione resistente si è costituita, solo formalmente in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 528/12 il Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, disponendo contestualmente accertamenti istruttori, in esito ai quali, con ordinanza n 878/12, ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 19.12.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è incentrato, oltreché sull’esistenza di talune denunce a carico del ricorrente, per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), sulla carenza di redditi e sul mancato svolgimento di attività lavorativa.
I) Con riferimento alle predette denunce, a seguito della citata ordinanza istruttoria, è in realtà emerso che, per quanto non menzionate nel provvedimento impugnato, a carico del ricorrente sono state pronunciate, dal Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, tre sentenze di condanna, per i reati di cui all’art. 648 c. 2 c.p. (sentenza del 10.2.2006), 651 c.p. (sentenza del 29.1.2007), 648 e 474 c.p. (sentenza del 10.12.2007), e dal Tribunale di Monza, in data 30.1.2012, per i reati di cui agli artt. 648 c. 2 e 474 c.p., per un fatto accertato in data 30.4.2007.
Osserva il Collegio che, in primo luogo, come detto, il provvedimento impugnato non menziona dette condanne penali, antecedenti alla sua emanazione, ciò che esclude il loro rilievo ai fini della conferma del medesimo. Dette condanne avrebbero infatti dovuto essere contemperate con l’eventuale inserimento sociale del ricorrente, il quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere messo in condizione di interloquire sul punto con l’Amministrazione in sede partecipativa, ciò che non ha invece avuto luogo.
Inoltre, nessuno dei reati sopra menzionati rientra tra quelli ostativi alla permanenza sul territorio nazionale, e cioè, né il rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, ex art. 651 c.p., né gli ulteriori, in relazione al tempus commissi delicti, atteso che solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 c. 22 lett. a) n. 2) della L. 15.7.2009 n. 94, l’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 269/98 “impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale”. Parimenti, solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 8, D.L. 14.8.2013 n. 13, convertito dalla L. 15.10.2013 n. 119, all’art. 380 c.p.c. è stata aggiunta la lettera f-bis), relativamente al delitto di ricettazione, ricomprendendo pertanto tale reato tra quelli per i quali è consentito l’arresto in flagranza, e pertanto considerati ostativi dal citato art. 4 c. 3 D.Lgs. n. 268/98. In base alla giurisprudenza costante, l'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. “ostativi” non può essere applicato a fattispecie intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione, essendo tale principio insito nel più generale principio dell'irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell'opportunità di concederlo (T.A.R. Liguria, Sez. II, 7.10.2011 n. 1432, C.S., Sez. VI, 8.7.2010 n. 4444, in riforma di T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3998/2009).
II) Quanto all’asserita mancanza di redditi, osserva il Collegio che il ricorrente, ben prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, aveva documentato all’Amministrazione lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avviato in data 15.10.2010, ciò che non è stato tuttavia considerato dalla Questura, che si è invece arbitrariamente limitata a presumere che il ricorrente traesse il proprio sostentamento da attività illecita, senza pertanto valutare, come invece avrebbe dovuto, anche il rilievo di detto contratto di lavoro. A conferma della superficialità delle valutazioni dell’Amministrazione va altresì considerato che il ricorrente, nel corso del giudizio, ha documentato il proprio inserimento nel modo del lavoro, avviando un’impresa individuale, e dimostrando di percepire utili dalla stessa (v. all.ti alle memorie depositate in data 4.3.14 ed in data 20.10.14).
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Sussitono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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