Rinnovo permesso di soggiorno, estinzione reato esclude sua ostatività se i requisiti sussistono prima del diniego (anche se la domanda viene presentata dopo)
Consiglio di Stato, sezione terza, sent. n. 3209/2015 del 05/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 364 volte dal 30/09/2016
La giurisprudenza amministrativa, sia con riferimento all'ipotesi dell'indulto che a quella della estinzione della pena, ritiene che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ad uno straniero condannato per un reato riguardante gli stupefacenti sia assolutamente irrilevante l'intervenuta estinzione della pena a seguito del positivo espletamento del periodo di messa in prova.
Tuttavia, va tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso dalla condanna; per cui il decorso del termine di cinque anni avrebbe determinato l’estinzione del reato con effetto retroattivo, qualora l’interessato si fosse attivato a richiederne la dichiarazione.
Al momento della pronuncia della sentenza appellata, dunque, si sarebbe prodotto l’effetto estintivo del reato che comporterebbe la non automaticità del diniego di permesso di soggiorno e, invece, alla luce del disposto dell’art. 5, comma 5, del T.U. immigrazione, di cui al D.lgs 286/1998, che attribuisce rilevanza ai nuovi elementi sopraggiunti, la possibilità di una valutazione attuale della pericolosità sociale dello straniero, e, alla luce di una pluralità di elementi normativamente indicati (inserimento sociale, conseguimento di attività lavorativa e reddito sufficiente etc.), la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2013, proposto da:
Mohamed Anaya, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Giua, Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso . Studio Legale Picciani-Troiano in Roma, Via Principe Eugenio, 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Verona, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 1026/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’avvocato Picciani e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - L’odierno appellante, titolare di permesso di soggiorno con scadenza 2004, nel 2003 veniva condannato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, con conseguente diniego di rinnovo del titolo di soggiorno ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98.
La sentenza del TAR Veneto in epigrafe rigettava il ricorso proposto dall’interessato, ritenendo infondato il motivo concernente il vizio procedimentale e, nel merito, legittimo il diniego per l’automatismo espulsivo che deriva dalla condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 4 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tra cui rientrano quelli concernenti gli stupefacenti.
2. - Con l’appello in esame, premesso che oggi ricorrono gli estremi della sua integrazione nel tessuto sociale e lavorativo in cui vive, lo straniero ripropone i motivi disattesi in primo grado e denuncia la mancata valutazione del provvedimento del 9.5.2007 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha dichiarato estinta la pena e ogni altro effetto penale, per l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale disposto in data 12.5.2005, provvedimento giudiziale equiparabile alla valutazione di riabilitazione.
3. - Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.
4. - All’udienza del 5 marzo 2015, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato.
1.1. - Afferma il primo giudice che l’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, individua specifiche ipotesi preclusive dell'ingresso e della permanenza dello straniero in Italia, tra le quali rientra la condanna riportata dal ricorrente, sicché nessun rilievo assume la unicità od occasionalità della condanna e l’attività di lavoro regolarmente svolta, ovvero le ulteriori statuizioni sul giudizio di non pericolosità emergenti dalla sentenza di condanna, con conseguente declaratoria di manifesta infondatezza delle prospettate questioni di costituzionalità.
1.2. - L’appellante afferma, invece, che, essendo sopravvenuta l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che ha dichiarato estinta la pena a seguito dell’esito positivo del suo affidamento in prova al servizio sociale, sarebbe venuto meno l’effetto ostativo automatico discendente dalla condanna penale (in applicazione dell’art. 47, comma 2, dell’Ordinamento penitenziario, l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali «estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale» - Cass. Penale, I sez. 18.12.2014, n. 52551).
1.3. - Osserva il Collegio che l’estinzione della pena non comporta gli stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato; per cui sarebbe, comunque, assorbente la considerazione della condanna riportata dal ricorrente per reato in materia di stupefacenti.
Si tratta di reato che l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, qualifica ex se impeditivo dell'ingresso e permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
È irrilevante, a tali fini, che la pena (non il reato) sia stata dichiarata estinta a seguito di messa in prova presso i servizi sociali (circostanza, peraltro non portata a conoscenza del giudice di primo grado).
La giurisprudenza amministrativa, sia con riferimento all'ipotesi dell'indulto che a quella della estinzione della pena, ritiene che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ad uno straniero condannato per un reato riguardante gli stupefacenti sia assolutamente irrilevante l'intervenuta estinzione della pena a seguito del positivo espletamento del periodo di messa in prova presso i servizi sociali, dal momento che tale evento sopravvenuto, incidendo esclusivamente sulla pena irrogata, non comporta alcuna conseguenza sugli accadimenti storico-giuridici della commissione del reato e dell'intervenuta pronuncia di condanna, lasciando, pertanto, inalterata la condizione ostativa all'ingresso e alla permanenza dello straniero sul territorio italiano prevista dal citato art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 286/98 ((TAR Aosta, sez. I, 24 luglio 2012, n. 71; TAR Roma, sez. II, 1 settembre 2011, n. 7091, TAR Piemonte, Torino, I sez., n. 1516, 9.10.2014).
1.4. - Tuttavia, va tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso dalla condanna (sentenza del Tribunale di Verona del 30.6.2004, divenuta irrevocabile l’11.5.2005); per cui il decorso del termine di cinque anni avrebbe determinato l’estinzione del reato con effetto retroattivo, qualora l’interessato si fosse attivato a richiederne la dichiarazione.
Al momento della pronuncia della sentenza appellata, dunque, si sarebbe prodotto l’effetto estintivo del reato che comporterebbe la non automaticità del diniego di permesso di soggiorno e, invece, alla luce del disposto dell’art. 5, comma 5, del T.U. immigrazione, di cui al D.lgs 286/1998, che attribuisce rilevanza ai nuovi elementi sopraggiunti, la possibilità di una valutazione attuale della pericolosità sociale dello straniero, e, alla luce di una pluralità di elementi normativamente indicati (inserimento sociale, conseguimento di attività lavorativa e reddito sufficiente etc.), la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2.3.2011, n. 1308), una volta intervenuta, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., l'estinzione del reato su sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione - quali previsti dall'art. 178 c.p. - e quelli di estinzione del reato per positivo decorso dell'arco temporale previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., nei casi di applicazione della pena su richiesta, fa sì che al realizzarsi di detta seconda condizione, viene meno ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689, comma 2, lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono, comunque, destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3902 dell'8 agosto 2008; Cassazione penale, sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534).
“La verifica della buona condotta del prevenuto per il periodo di osservazione quinquennale determina il venir meno di ogni effetto di automatismo, che l'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, riconduce al mero riscontro delle figure di reato ivi prese in considerazione quali condizioni impeditive ex lege del rilascio del permesso di soggiorno.”( C.d.S., Sez. VI, n. 1312/2011 cit.).
Nella specie, pur non essendo intervenuto il provvedimento ricognitivo dell’avvenuta estinzione del reato per decorso dei cinque anni e pur non trattandosi di applicazione di pena su patteggiamento, ma di condanna pronunciata dal GIP di Tribunale di Verona, tuttavia ricorrono le condizioni (decorso del periodo di cinque anni per il beneficio dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva del 27.12.2003) per equiparare la situazione personale dell’appellante a quella di chi si è attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio sancito dall'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1996, che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fondare l’interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte dell’Amministrazione.
Ritiene il Collegio che tutte le argomentazioni sopra riferite fanno concludere che non sussiste l'automatismo preclusivo al rilascio del permesso di soggiorno, previsto dall'art. 4 , comma 3, del d.lgs. 286/98.
2. - Il ricorso deve, dunque, essere accolto, ai limitati fini della nuova valutazione da parte dell’Amministrazione in ordine all’attuale pericolosità sociale dell’appellante, fermo restando la possibilità che l’amministrazione pervenga, comunque, ad un nuovo diniego.
3. - Le spese si compensano attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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