Rinnovo permesso di soggiorno, diniego non automatico se non vi è valutazione della attuale pericolosità sociale
T.A.R. Lazio, sezione prima, sent. n. 9/2015 del 04/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 123 volte dal 14/07/2016
Non è possibile supportare il diniego di rinnovo facendo richiamo a vicende risalenti, allora non considerate ed attualmente solo richiamate. Rafforza la vista conclusione la circostanza relativa all’illegittimità dell’automatismo tra pregiudizio e diniego da parte dell’autorità procedente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2013, proposto da: Renard Habilaliaj, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Sampaoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Accapezzato in Latina, via Emanuele Filiberto, 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento senza numero di prot. datato 28 agosto 2013 di diniego istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, l’istante, cittadino extracomunitario di nazionalità albanese, impugna il provvedimento con cui la Questura di Frosinone ha respinto la sua istanza - presentata in data 22.4.2013 - di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per la presenza di precedenti penali per i reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e contraffazione di pubblici sigilli, avvenuti tra il 2005 ed il 2008.
Con decreto 16.1.2013 il Prefetto di Frosinone disponeva l’espulsione dello straniero dal T.N. ed in pari data veniva emesso l’ordine del Questore a lasciare il T.N.
Il ricorrente, nell’atto di ricorso, espone:
di essere titolare di un permesso di soggiorno sin dal 1998 e di avere sempre lavorato, da ultimo presso la soc. Coop Kokaj;
di essere coniugato e di avere due figlie nate in Italia come risulta dallo stato di famiglia rilasciato in data 17.2.2011 dall’Ufficio anagrafe di Frosinone;
Tanto premesso, il ricorrente deduce vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, l’istante lamenta l’illegittimità del diniego, sul rilievo che l’amministrazione procedente si sarebbe limitata ad enunciare vicende penali risalenti negli anni, senza per altro suffragare la scelta alla stregua del doveroso giudizio di “pericolosità attuale.
L’amministrazione dell’interno si è costituita mediante Avvocatura dello Stato.
L’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 15 del 23 gennaio 2014;
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
In proposito, in disparte restando il problema della rilevanza - per vero assorbente - della tutela del nucleo familiare, che va pacificamente riconosciuta ogni volta lo straniero dimostri - come nel caso di specie – l’esistenza di un nucleo familiare in Italia e convivente, per la quale l’Amministrazione ha eccepito di non esserne stata informata, basta in proposito rilevare che per costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 1133), non è possibile supportare il diniego di rinnovo facendo richiamo a vicende risalenti, allora non considerate ed attualmente solo richiamate.
Rafforza la vista conclusione la circostanza - oggetto di specifico rilievo – relativa all’illegittimità dell’automatismo tra pregiudizio e diniego da parte dell’autorità procedente, tenuto conto del costante l’orientamento in base al quale: …”la pericolosità non può esser ancorata al mero pregiudizio, postulando la stessa una valutazione attuale della condotta dell’interessato nel contesto generale ed anche familiare (Cons. Stato Sez. VI, sent. 16 febbraio 2010, n. 113l.).
Dagli atti di causa risulta che le condanne ascritte al ricorrente riguardano fatti commessi nell’arco di tempo dal 2005 al 2008.
L’interessato ha, in realtà, documentato di aver svolto negli ultimi anni attività lavorative regolari, di cui l’amministrazione era tenuta a considerare nell’ambito del giudizio di pericolosità effettuato nei confronti del ricorrente.
Recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Sez. VI, n. 113 del 16 febbraio 2010) ha infatti affermato, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che in sede di rilascio del permesso di soggiorno debba essere effettuata la valutazione - attuale - di pericolosità sociale.
Questa giurisprudenza, tuttavia, non ha mancato di specificare che per gli altri stranieri, richiedenti rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il combinato disposto degli articoli 4, comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 postula un effetto preclusivo di determinate sentenze di condanna, che solo in via eccezionale - e, deve ritenersi, su specifica e documentata richiesta del soggetto interessato - possono richiedere una più approfondita valutazione, circa l'attuale assenza di pericolosità e la positiva integrazione nel tessuto sociale dello straniero interessato. (Consiglio Stato sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4907)
Facendo applicazione dei suddetti principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente ha - come detto - documentato le viste circostanze, di tal che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare la pericolosità attuale dell’interessato
In conclusione, per tutte queste ragioni il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e possono esser liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente la somma di €. 1000, 00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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