Rinnovo permesso di soggiorno, anche se il rapporto di lavoro è fittizio la percezione di un assegno di invalidità è sufficiente per il rilascio
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 228/2015 del 09/07/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il Collegio, pur dando atto della granitica giurisprudenza della Sezione in ordine alla legittimità della revoca di permessi di soggiorno rilasciati sul presupposto di un rapporto di lavoro risultato poi inesistente (fra le più recenti: sent. n. 69/2015, n. 68/2015, n. 43/2015), rileva che il caso di specie si presenta connotato dalla peculiarità derivante dall’essere il ricorrente invalido.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2015, proposto da:
Roland Hyka, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Fiorani e Giammassimo Forlini, con domicilio eletto presso il loro studio in Parma, Strada Farini 15;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Bologna, Via Guido Reni 4;
Questura di Piacenza;
per l'annullamento
del provvedimento n. 223 Div.Imm.Categ.A/12 del 3 dicembre 2014 con il quale il Questore di Piacenza ha revocato il permesso di soggiorno concesso al ricorrente nel 2013 e, contestualmente, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 14 novembre 2014;
di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Piacenza gli ha revocato il permesso di soggiorno rilasciatogli sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro risultato falso e ha contestualmente dichiarato inammissibile l’istanza di rinnovo dello stesso permesso.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile senza svolgere difese.
Con ordinanza n. 38 del 27 febbraio 2015 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame.
All’udienza pubblica del 9 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, gravato con il ricorso in epigrafe, si fonda sull’accertata inesistenza del rapporto di lavoro con la ditta Green Planet di Poggio Rusco (MN), via Pastrengo 11, essendo risultata fittizia la sede legale della stessa nonché l’attività da essa dichiarata stante l’assenza di denunce contributive per ben 52 lavoratori extracomunitari risultati assunti.
La dichiarazione di inammissibilità del rinnovo si fonda viceversa sull’insufficienza del reddito da lavoro o da altra fonte lecita.
Su tale ultimo aspetto il Collegio, con l’ordinanza n. 38/2015, avendo rilevato che il ricorrente risulta avere una invalidità dell’80% in forza della quale potrebbe aver diritto ad una prestazione pensionistica ditalchè potrebbe disporre di mezzi sufficienti ed adeguati al suo sostentamento, ha accolto l’istanza cautelare affinchè l’amministrazione riesaminasse l’effettiva situazione reddituale del ricorrente e verificasse, se del caso e in mancanza di ulteriori fattori ostativi, la possibilità di rilasciargli il permesso di soggiorno.
La Questura, tuttavia, non ha eseguito il riesame ordinato né ha svolto alcuna difesa.
Il ricorso è affidato a due motivi con i quali il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98 per non aver la Questura tenuto conto degli elementi sopravvenuti, pur conosciuti e citati nel provvedimento, e per difetto di istruttoria in ordine alla richiesta di rinnovo.
Nella memoria conclusiva il ricorrente ha ribadito di aver lavorato, sebbene con contratti a tempo determinato e nonostante l’invalidità, producendo nel 2014 un reddito pari a € 8.000,00 oltre l’assegno di invalidità e di aver reperito un ulteriore nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato a far data dal 16 aprile 2015.
Il Collegio, pur dando atto della granitica giurisprudenza della Sezione in ordine alla legittimità della revoca di permessi di soggiorno rilasciati sul presupposto di un rapporto di lavoro risultato poi inesistente (fra le più recenti: sent. n. 69/2015, n. 68/2015, n. 43/2015), rileva che tuttavia il caso di specie si presenta connotato dalla peculiarità derivante dall’essere il ricorrente invalido, titolare di regolare assegno e comunque impiegato con contratti reiterati a tempo determinato con la cooperativa Il Germoglio: circostanza questa che, come evidenziato in fase cautelare, avrebbe potuto eventualmente consentire comunque il rilascio di un permesso di soggiorno, salva la sussistenza di diversi ed ulteriori fattori ostativi.
In assenza di riesame e in assenza di qualunque apporto difensivo da parte dell’amministrazione, il ricorso deve essere accolto e l’atto impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Le spese del giudizio possono compensarsi in ragione dei motivi dell’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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