Rinnovo pds - se straniero ha requisiti per il permesso di lungo periodo anche se non lo ha chiesto, l'insufficienza reddituale non può essere elemento ostativo
T.A.R. Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 406/2015 del 09/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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L’amministrazione ha motivato il proprio ragionamento sulla base di un automatismo ostativo che, pur formalmente corretto sul piano letterale, in realtà non si accorda, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione.
Altresì, la recente ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della stessa Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalità, ha rilevato che “assume pregnante rilievo la considerazione che un orientamento della giurisprudenza ha reputato applicabile il sistema di tutela rafforzata quando il cittadino extracomunitario, sul presupposto della permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, abbia avviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del citato art. 9 (TAR Puglia, sezione di Lecce, 14 marzo 2013, n. 582; v. anche TAR Campania, sezione VI, 11 luglio 2013, n. 3602; TAR Lazio, sezione II-quater, 20 novembre 2012, n. 9598), ritenendo che versino in detta situazione «anche coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo», pur non avendolo ancora chiesto (TAR Toscana, sezione II, 7 febbraio 2013, n. 233), con la conseguenza che l'eventuale diniego di rilascio di tale tipo di permesso è subordinato allo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale, nel quale non è possibile tenere conto, con mero automatismo”, della sola mancanza del requisito reddituale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2015, proposto da:
Abdeslam Salih, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Corradi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero dell'Interno; Questura di Modena, in persona dei rispettivi titolari p. t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del decreto n. div. P.A.S. Cat. A12/13/Imm. Ib 161, con il quale, in data 08/05/2013, il Questore di Modena ha rigettato la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori Laura Paolucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero, entrato in Italia nel 1989, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
2. Il provvedimento di diniego è motivato esclusivamente sulla base della circostanza del mancato possesso di un reddito adeguato in relazione a quanto previsto dall’articolo 29, comma terzo, del Testo unico in materia di immigrazione.
3. Ciò premesso il ricorso è fondato.
L’amministrazione ha motivato il proprio ragionamento sulla base di un automatismo ostativo che, pur formalmente corretto sul piano letterale, in realtà non si accorda, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione e, in particolare, con quello secondo cui "le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit" (Corte cost., n. 172/2012; Consiglio di Stato, sez. III, 25/11/2014, n. 5825).
3.1. Va aggiunto, altresì, che la recente ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della stessa Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalità, ha rilevato che “assume pregnante rilievo la considerazione che un orientamento della giurisprudenza ha reputato applicabile il sistema di tutela rafforzata quando il cittadino extracomunitario, sul presupposto della permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, abbia avviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del citato art. 9 (TAR Puglia, sezione di Lecce, 14 marzo 2013, n. 582; v. anche TAR Campania, sezione VI, 11 luglio 2013, n. 3602; TAR Lazio, sezione II-quater, 20 novembre 2012, n. 9598), ritenendo che versino in detta situazione «anche coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo», pur non avendolo ancora chiesto (TAR Toscana, sezione II, 7 febbraio 2013, n. 233), con la conseguenza che l'eventuale diniego di rilascio di tale tipo di permesso è subordinato allo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale, nel quale non è possibile tenere conto, con mero automatismo”, della sola mancanza del requisito reddituale.
4. Nel caso di specie ricorrono le circostanze di cui al punto precedente dal momento che le affermazioni al riguardo contenute nel ricorso, in ordine alla permanenza sul territorio dello Stato da venticinque anni non sono smentite dal provvedimento impugnato né risultano contestate nel corso del giudizio.
5. Il ricorso va, di conseguenza, accolto al fine di consentire alla competente autorità amministrativa il riesame del caso alla luce delle indicazioni derivanti da questa sentenza e dalla giurisprudenza richiamata, restando quindi salvi, alla luce di quanto esposto, gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, la quale valuterà la complessiva situazione, familiare (ha esercitato il ricongiungimento familiare) e lavorativa, del cittadino extracomunitario, il suo inserimento sociale e la sua attuale e concreta pericolosità sociale.
6. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa attesi contrasti interpretativi esistenti sulla questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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