Rinnovo pds per attesa occupazione - se in realtà vi è attività lavorativa, prevale la sostanza sull'apparenza, e va rilasciato permesso per lavoro
T.A.R. Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 293/2015 del 18/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In realtà risulta documentalmente, ed è pacifico in causa, che il così detto permesso “per attesa occupazione” è stato erroneamente definito tale, benché rilasciato in costanza di occupazione lavorativa subordinata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2010, proposto da:
Ullah Kutub, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Lagreca, con domicilio eletto presso Teresa Galliano in Bologna, Via F.Primaticcio, 22;
contro
U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena, Questura di Forlì - Cesena;
Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 12074/Immi./A-VI^ della Prefettura di Forlì-Cesena, adottato in data 11 marzo 2010, notificato a mezzo posta e ricevuto in data 19 marzo 2010, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto in data 19 gennaio 2010 dal sig. KUTUB inteso ad ottenere l’annullamento e/o la revoca del provvedimento del Questore di Forlì - Cesena di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per "motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione" n.08FC012525, con invito a lasciare il territorio nazionale entro giorni 15,;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Su domanda 6.10.2009 del ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione n. 08FC012525 con validità 23.5.2008-8.10.2009, intesa al rinnovo del medesimo, la Questura di Forlì-Cesena e, in via gerarchica il Prefetto di quella Provincia, si sono pronunciati negativamente in quanto:
- in applicazione dell’art. 36 – commi 3° e 4°, nonché art. 36 bis del DPR 394/99, il permesso di soggiorno “per attesa occupazione deve avere una durata massima di sei mesi e, nel caso in cui lo straniero non abbia trovato un’occupazione, alla scadenza dovrà abbandonare il territorio nazionale (cfr. circolari del M.I. del 23.12.1999 e del 6.5.2009);
- il medesimo straniero ha già usufruito del periodo di soggiorno in Italia per mesi sei, con l’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno “per motivi di attesa occupazione”, la cui tipologia, peraltro, non consente ulteriori possibilità di rinnovo, come disposto dalla normativa vigente (cfr. TAR Bologna Sez. I n. 321 dell’1.3.2005).
Di qui l’odierno ricorso cui resiste l’amministrazione.
In realtà risulta documentalmente, ed è pacifico in causa, che il così detto permesso “per attesa occupazione” del 23.5.2008 è stato erroneamente definito tale, benché rilasciato in costanza di occupazione lavorativa subordinata svoltasi dal 14 gennaio al 19 dicembre 2008 per un reddito complessivo di euro 19.788 nel 2008 risultante dal CUD 2009, e che anche nel 2009 il ricorrente percepiva un reddito, a titolo di indennità di disoccupazione, di complessivi euro 7.284,00.
Così, stante la erronea qualificazione (attesa occupazione) del permesso del 23.5.2008 e la sua valenza ed efficacia di permesso per lavoro subordinato valido fino all’8.10.2009 (a prescindere dalla qualificazione nominale), viene a cadere l’unico presupposto del diniego di rinnovo, ovvero la non rinnovabilità allo stesso titolo dei permessi per attesa occupazione, questione estranea, come si è visto, alla odierna fattispecie sostanziale.
Anche la validità ultra annuale di tale permesso (dal 23.5.2008 all’8.10.2009) depone inequivocabilmente nel senso della erroneità della denominazione di “permesso per attesa occupazione” (di durata massima semestrale) in luogo di quella di permesso per lavoro subordinato, corrispondente alla situazione fattuale effettiva.
Pertanto, la domanda di rinnovo deve essere rivalutata sulla base di tali diversi presupposti, nonché tenendo conto: a) che anche nell’anno in corso (2009) al momento della domanda (6.10.2009) il ricorrente disponeva di redditi leciti (euro 7.284,00) sufficienti al suo sostentamento (avendo già maturato il diritto agli assegni di disoccupazione per dieci mensilità); b) che al momento del provvedere (sia in prima istanza da parte del Questore in data 9.12.2009 che in seconda istanza da parte del Prefetto l’11.3.2010) egli aveva in corso un nuovo contratto lavorativo con Jolly Service a decorrere dal 1.12.2009 (poi conclusosi il 30.4.2010), evidentemente sopravvenuto alla domanda in tempo utile per la sua valutazione ai sensi dell’art. 5 del T.U. 286/98.
Conclusivamente, il ricorso va accolto nel suo primo motivo con assorbimento degli altri.
Spese compensate in via equitativa avuto riguardo alla novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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