Rinnovo pds, la condanna per reato in materia di prostituzione non è ostativa se non adeguatamente considerati i vincoli familiari e la lunga permanenza
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 1500/2014 del 25/09/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 145 volte dal 14/11/2015
I riferimenti contenuti nel provvedimento impugnato alla lunga permanenza in Italia del ricorrente, al suo inserimento nel tessuto economico/sociale e lavorativo e alla presenza in Italia di familiari (moglie e tre figli minori) risultano generici e, anzi, configurati come aggravanti a carico del predetto.
Il giudizio di prevalenza della ritenuta pericolosità sociale dello straniero (in rapporto agli elementi di cui sopra) è comunque falsato, come precedentemente rilevato, dall'erronea qualificazione delle condanne riscontrate a carico del predetto.
Il provvedimento impugnato è, in sostanza, inficiato dalla censurata violazione del citato art. 5 comma 5 che, dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, prescrive all'autorità di P.S. di operare una valutazione della pericolosità sociale dello straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di dati precisi e attuali, che tengano puntualmente conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
-----------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2014, proposto dal sig. Ahmed El Guerch, rappresentato e difeso dall'avv. Leonora Rossi, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Lisi in Firenze, via delle Carra 22;
contro
Questura di Pisa in persona del Questore p.t. e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto Cat. A.12/2013 – Div. P.A.S. – Imm. Nr. 221/IV Sez. emesso dalla Questura di Pisa in data 29.08.2013 e notificato al ricorrente in data 21.02.2014 con il quale veniva rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Pisa e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Con decreto del 29/8/2013 il Questore di Pisa ha respinto la domanda con cui il cittadino marocchino sig. El Guerch Ahmed ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di cui era precedentemente titolare. Tale provvedimento è stato adottato sulla base della ritenuta pericolosità dello straniero, tenuto conto delle condanne e delle pendenze penali rilevate a suo carico, tali da evidenziare una condotta del tutto ingiustificata a fronte della lunga permanenza in Italia del predetto e del suo inserimento nel tessuto economico/sociale e lavorativo; non potendo assumere rilievo decisivo, in senso contrario, il tempo del soggiorno e la presenza di familiari.
2) Contro tale determinazione l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo:
- che il decreto del Questore è stato adottato in violazione dell’art. 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998, che impone all'autorità di P.S. di valutare anche la natura e l’effettività dei vincoli familiari dello straniero, l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché la durata del suo soggiorno in Italia; nel caso in esame a tali elementi si è fatto riferimento in modo del tutto generico, privilegiando invece i pregiudizi penali rilevati a carico dello straniero, uno dei quali risalente nel tempo; illogicamente il lungo soggiorno in Italia e l'inserimento sociale e lavorativo del richiedente sono stati considerati elementi non a suo favore, bensì rafforzativi del giudizio di pericolosità sociale; l'inadeguata valutazione della situazione socio-familiare e lavorativa del ricorrente evidenzia anche il vizio di difetto di istruttoria che affligge il provvedimento impugnato.
3) Dall'istruttoria svolta da questo Tribunale è emerso che il decreto impugnato contiene un rilevante errore nella parte in cui, a carico del ricorrente, segnala l'esistenza di una sentenza di condanna alla reclusione ad anni 2 emessa il 12/6/2012 dal GIP presso il Tribunale di Pisa per reati in materia di stupefacenti; nonché di una notizia di reato risalente al 24/2/2010 a seguito di un arresto in flagranza del predetto per favoreggiamento della prostituzione.
In realtà la condanna del 2012 consegue alla notizia di reato del 2010 e riguarda reati in materia non di stupefacenti, bensì di prostituzione (artt. 3 e 4 della legge n. 75/1958).
Tale errore - riconosciuto dall'Amministrazione -, benché non enfatizzato nel ricorso, non può tuttavia non rilevare ai fini della decisione della causa; da un lato, infatti, nel provvedimento impugnato risulta decisivo, ai fini dell'affermazione della pericolosità sociale del ricorrente, il rilievo assegnato ai reati in materia di stupefacenti attribuiti al predetto (per i quali, però, egli è stato condannato nel 2007 e non nel 2012); dall'altro, l'errore che inficia il decreto del Questore è indice dell’illogicità denunciata dal ricorrente, visto che tra l'altro il provvedimento finale è stato preceduto da un preavviso di rigetto che correttamente riferiva la condanna del 2012 a reati in materia di prostituzione (e a tale tipo di reato, a sua volta, facevano riferimento le osservazioni successivamente formulate dallo straniero, che evidenziavano altresì la pendenza di un appello contro la decisione di primo grado).
In tale quadro il ricorso merita accoglimento, tenuto conto che:
- i riferimenti contenuti nel provvedimento impugnato alla lunga permanenza in Italia del ricorrente, al suo inserimento nel tessuto economico/sociale e lavorativo e alla presenza in Italia di familiari (moglie e tre figli minori) risultano generici e, anzi, configurati come aggravanti a carico del predetto, mentre l’art. 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998 richiama tali parametri per valorizzarli in senso positivo;
- il giudizio di prevalenza della ritenuta pericolosità sociale dello straniero (in rapporto agli elementi di cui sopra) è comunque falsato, come precedentemente rilevato, dall'erronea qualificazione delle condanne riscontrate a carico del predetto;
- il provvedimento impugnato è, in sostanza, inficiato dalla censurata violazione del citato art. 5 comma 5 che, dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, prescrive all'autorità di P.S. di operare una valutazione della pericolosità sociale dello straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di dati precisi e attuali, che tengano puntualmente conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".
4) Il provvedimento impugnato va perciò annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Questura di Pisa, a cui resta affidato il potere di decidere circa l'accoglimento o meno della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente alla luce delle considerazioni e delle indicazioni di cui sopra.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024