Rinnovo p.d.s. per cure mediche, se il richiedente non può produrre documentazione sull'inesistenza di cure adeguate in patria, vi procede la Questura
T.A.R. Marche, sent. n. 282/2016 del 15/05/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 125 volte dal 15/02/2017
Il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sul fatto che la domanda di rinnovo del p.d.s. per cure mediche è stata presentata in ritardo:in base ad un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa il semplice ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce di per sé sufficiente motivo per denegare il rinnovo del titolo medesimo.
L’amministrazione dovrà tenere presente che, laddove il ricorrente dimostrasse di non essere in grado di procurarsi la certificazione relativa all’indifferibilità delle cure ed all’impossibilità di effettuare le stesse in patria, provvederà ad acquisire informazioni circa lo stato della sanità pakistana, dovendosi considerare il rilievo costituzionale del diritto sottostante.
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