Rinnovo del permesso di soggiorno, va valutata l'impossibilità di produrre reddito per ragioni mediche
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2226/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il Questore ha respinto la domanda di rinnovo del permesso, in quanto la società alle dipendenze della quale aveva dichiarato di svolgere attività risultava inattiva da tempo e cancellata dall’Albo delle imprese artigiane; inoltre, negli anni 2010 e 2011 avrebbe documentato il possesso di redditi, derivanti da diversi rapporti di lavoro, inferiori al minimo di legge per la permanenza in Italia.
La sua situazione personale è stata segnata da un intervento chirurgico, subito nel 2011, ossia prima dell’adozione del provvedimento impugnato, diretto all’asportazione di un angioblastoma cerebellare sinistro.
Si tratta di un fatto tutt’altro che indifferente ai fini della valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, atteso che l’art. 5, comma 5, del d.l.vo 1998 n. 286 impone all’amministrazione di tenere conto degli elementi sopravvenuti che consentono il rilascio del titolo richiesto e la documentata necessità di fruire di cure mediche può integrare il presupposto per il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2012, proposto da:
Mohamed Taha, rappresentato e difeso dagli avv. Marta Schepis, Francesca Trio, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Piazzale Susa, 11;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Milano n. 24107/2011 Imm. ID 785952 datato 16 gennaio 2012, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario, di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 23 maggio 2012, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del giorno 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con decreto datato 16 gennaio 2012, il Questore di Milano ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, già rilasciato in data 17 maggio 2011 per motivi di lavoro subordinato, presentata da Mohamed Taha, in quanto la società alle dipendenze della quale aveva dichiarato di svolgere attività lavorativa risultava inattiva da tempo e cancellata dall’Albo delle imprese artigiane; inoltre, egli negli anni 2010 e 2011 avrebbe documentato il possesso di redditi, derivanti da diversi rapporti di lavoro, inferiori al minimo di legge per la permanenza in Italia.
Sotto altro profilo, il provvedimento evidenzia che lo straniero è stato sottoposto ad indagini penali per avere allegato documentazione falsa alle istanze presentate per ottenere il rilascio e, successivamente, il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente impugna il provvedimento appena richiamato, lamentando, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, che il diniego si basa su un’istruttoria carente, perché non tiene conto della sua situazione complessiva, personale e lavorativa.
Le censure sono state precisate in sede di memoria, con la quale il ricorrente ha evidenziato come la sua situazione personale sia stata segnata da un intervento chirurgico, subito nel 2011, ossia prima dell’adozione del provvedimento impugnato, diretto all’asportazione di un angioblastoma cerebellare sinistro.
Dalla documentazione clinica prodotta risulta che egli, a seguito dell’intervento, ha continuato a lamentare cefalea diffusa e instabilità posturale. La relazione clinica precisa che si tratta di disturbi che limitano l’autonomia funzionale della persona.
Inoltre, dal referto del 05.06.2013, elaborato dall’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico e presente in atti, risulta che gli ultimi esami clinici hanno evidenziato la presenza a livello cerebellare di “una area di aspetto cistico con diametri pari a 22x21x18 mm che potrebbe rappresentare ancora residuo della formazione stessa, avendo essa una morfologia vagamente rotondeggiante seppure non caratterizzata da franco effetto massa”.
Le censure proposte sono fondate.
Decisiva risulta la circostanza che lo stato patologico dello straniero risale ad una data anteriore al diniego impugnato, atteso che egli è stato sottoposto all’intervento chirurgico nel 2011, ma di tale circostanza l’amministrazione non ha tenuto conto.
Si tratta di un fatto tutt’altro che indifferente ai fini della valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, atteso che l’art. 5, comma 5, del d.l.vo 1998 n. 286 impone all’amministrazione di tenere conto degli elementi sopravvenuti che consentono il rilascio del titolo richiesto e la documentata necessità di fruire di cure mediche può integrare il presupposto per il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno.
La circostanza che l’amministrazione non abbia neppure preso in esame la situazione clinica dello straniero conduce a ritenere fondata la contestazione relativa al difetto di istruttoria, poiché è stata omessa la considerazione di un dato che di per sé è astrattamente idoneo a giustificare il soggiorno in Italia.
Vale poi precisare, in relazione ai profili ostativi evidenziati nel provvedimento e inerenti sia all’effettività dell’attività lavorativa, sia al possesso di redditi adeguati, che la valutazione dell’amministrazione risulta basata su dati parziali.
In particolare, è vero che la ditta indicata dallo straniero come datrice di lavoro è stata cancellata dall’albo delle imprese artigiane nel 2006, ma l’amministrazione ha omesso di considerare che la stessa ditta – secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita al giudizio - è stata successivamente riattivata ed ha continuato l’attività, utilizzando lavoratori dipendenti proprio nei periodi indicati dal ricorrente, sicché anche per il profilo in esame emerge il difetto dell’istruttoria svolta.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nondimeno, la concreta articolazione della fattispecie sottesa al provvedimento impugnato consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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