Rinnovo del permesso di soggiorno, nessun automatismo se non si valuta la pericolosità sociale in concreto
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 200/2015 del 04/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 88 volte dal 25/02/2016
Il provvedimento impugnato risulta basato unicamente sull’avvenuta condanna del ricorrente per i reati ascrittigli, senza tuttavia operare la valutazione, richiesta anche alla luce dell’insegnamento dettato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 172/2012, circa la pericolosità sociale del soggetto nonché il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2015, proposto da:
Refad Khan, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Zampieri, con domicilio eletto presso Gabriella Zampieri in Venezia, Cannaregio 1332/B;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Venezia;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Venezia n. 399/2014/div. Amm.va e soc. - cat. A11/2014/Uff. Immigrazione di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Venezia ha respinto l’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
che a fondamento del diniego così opposto è stato fatto richiamo alle condanne subite dal ricorrente nel 2011 e quindi nel 2013 per i reati ascrittigli;
visti i motivi di ricorso;
considerato che il provvedimento impugnato risulta basato unicamente sull’avvenuta condanna del ricorrente per i reati ascrittigli, senza tuttavia operare la valutazione, richiesta anche alla luce dell’insegnamento dettato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 172/2012, circa la pericolosità sociale del soggetto nonché il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo;
che al riguardo deve essere confermato l’orientamento che, sulla base della formulazione normativa dell’art. 9, commi 4 e 7 del D.lgs. 286/98, come modificati dal D.lgs. 3/2007, ritiene necessario valutare, senza alcun automatismo, oltre alla presenza di condanne penali, anche la pericolosità dello straniero;
che in tal modo devono essere evitate quelle che possono essere identificate come forme di automatismo preclusivo, escludendosi ogni automatismo derivante dalla presenza delle condanne riportate;
che pertanto, ferma restando la preclusione connessa alla condanna per determinati reati (come nella fattispecie), il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non consegue automaticamente, ma la stessa deve essere ulteriormente supportata da una specifica valutazione, attuale e concreta, da parte dell’Amministrazione della assenza di pericolosità e della positiva integrazione dello straniero nel tessuto sociale ed economico italiano ;
che, nel caso in esame, pur non profilandosi la denunciata illegittimità per contraddittorietà con le pregresse determinazioni, essendo nelle more sopravvenuta l’ulteriore condanna del 2013, il giudizio sfavorevole al rinnovo del permesso di soggiorno rivela detto inammissibile automatismo, non essendo stata esaminata, anche tenendo conto delle condanne inflitte, la pericolosità sociale del ricorrente;
per detti motivi il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando che l’amministrazione, tenuto conto degli orientamenti testè richiamati, potrà provvedere a rivedere le determinazioni qui annullate, effettuando una nuova valutazione circa la sussistenza delle condizioni per rilasciare il rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente;
che, infine, per quanto riguarda le spese di lite, queste seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, oltre alla refusione del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte soccombente alla refusione delle spese di lite, oltre alla restituzione del contributo unificato, liquidandole in € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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