Il provvedimento impugnato risulta basato unicamente sull’avvenuta condanna del ricorrente per i reati ascrittigli, senza tuttavia operare la valutazione, richiesta anche alla luce dell’insegnamento dettato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 172/2012, circa la pericolosità sociale del soggetto nonché il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.