Rimpatrio volontario stranieri: applicazione diretta della Direttiva e rischio di fuga
Giudice di pace di Firenze, Ordinanza del 25/11/2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: l'art. 3 della summenzionata Direttiva definisce rischio di fuga "la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga"... il significato dell'espressione "tentare la fuga" non possa essere esteso sino a ricomprendere la mera condotta di sottrazione all'esecuzione di un pregresso ordine di allontanamento dal territorio nazionale, nè tanto meno il pericolo di una sottrazione all'esecuzione di un futuro ordine di allontanamento, come si evince anche dall'art. 7, terzo comma, della Direttiva.
IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
letto il summenzionato ricorso, depositato il 3.11.2011, avverso il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio nazionale italiano emesso e notificato il 4.10.2011, ed esaminata la documentazione allegata;
letta la nota di costituzione depositata dalla Prefettura di Firenze il 24.11.2011 ed esaminata la documentazione allegata;
sciolta la riserva formulata all'udienza del 24.11.2011;
rilevato che, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della Direttiva n. 2008/115/CE del 16.12.2008, gli Stati membri dell'Unione Europea possono astenersi dal concedere agli stranieri presenti irregolarmente sul loro territorio un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni se sussiste il rischio di fuga, se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;
rilevato che non risulta agli atti nessuna sentenza di condanna a carico del ricorrente per reati costituenti indice di pericolosità sociale;
ritenuto, pertanto, che non vi è prova, allo stato, che il ricorrente costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale;
rilevato che l'art. 3 della summenzionata Direttiva definisce rischio di fuga "la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga";
ritenuto che il significato dell'espressione "tentare la fuga" non possa essere esteso sino a ricomprendere la mera condotta di sottrazione all'esecuzione di un pregresso ordine di allontanamento dal territorio nazionale, nè tanto meno il pericolo di una sottrazione all'esecuzione di un futuro ordine di allontanamento, come si evince anche dall'art. 7, terzo comma, della Direttiva, ai sensi del quale, per la durata del periodo per la partenza volontaria, possono essere imposti obblighi diretti ad evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo;
ritenuto che non rileva, in contrario, quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 13 D. Lgs. 286/98, introdotto dall'art. 3, primo comma, lett. c), del D.L. 89/11 convertito nella L. 129/11, in quanto contrastante con il disposto del summenzionato art. 3 della Direttiva n. 2008/115/CE del 16.12.2008, e perciò comunque da disapplicare;
ritenuto, pertanto, che nella specie non sussiste neppure il rischio di fuga del ricorrente, nè risulta a carico dello stesso alcun provvedimento di rigetto della domanda di soggiorno regolare per manifesta infondatezza o perchè fraudolenta
PQ.M.
accoglie il presente ricorso, e per l'effetto annulla il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio nazionale italiano emesso il 4.10.2011 nei confronti di Xxxxx e notificato in pari data, compensando tra le parti le spese del presente giudizio.
Firenze, 25.11.2011
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