Rilascio permesso di soggiorno -istanza di accesso agli atti su domanda presentata anni fa,può riguardare solo gli atti esistenti nen fascicolo della Prefettura
T.A.R. Campania, sezione sesta, sent. n. 1445/2015 del 11/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione,deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo,ma giuridicamente tutelato,non potendo identificarsi col generico interesse di ogni cittadino al buon andamento.
Ciò premesso, certamente la ricorrente, in ragione della (risalente) presentazione di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, è titolare di una situazione giuridicamente rilevante che legittima la pretesa conoscitiva avanzata relativa agli atti adottati dall’amministrazione con espresso riferimento a detta istanza di rinnovo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5968 del 2014, proposto da:
Meiyu Zhang, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Santoianni, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Santoianni in Napoli, Via Toledo n. 205;
contro
Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento del silenzio rigetto, formatosi in data 15/10/2014, sull'istanza di accesso agli atti amministrativi fatta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente, cittadina cinese regolarmente soggiornante in Italia, di aver presentato, in data 15 gennaio 2009, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno mediante apposito kit postale. Non avendo ricevuto comunicazione alcuna dalla Questura di Napoli, ha formulato in data 15 settembre 2014 istanza di accesso agli atti relativi alla pratica in oggetto.
Decorsi i termini di legge impugna, con il ricorso in esame, il silenzio formatosi sulla detta istanza con richiesta di condanna dell’amministrazione a provvedere, all’uopo deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 22 e 24 della legge n. 241 del 1990 nonchè eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria.
Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
E’ doveroso premettere che, pur essendo esso proposto, per quanto è dato leggere nella sua intestazione ex art. 116 c.p.a. e ex art. 117 c.p.a., e pur deducendo la ricorrente, tra le altre violazioni di legge, la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, il ricorso in esame va qualificato come ricorso in tema di accesso ai documenti. Del resto, sia nell’epigrafe del ricorso che nelle sue conclusioni il riferimento è inequivocamente alla istanza di accesso e al silenzio rigetto sulla stessa formatosi.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, giusta precisazione di cui meglio in prosieguo.
Ricorda il Collegio che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione, deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo rimanendo che: a) l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della eventuale domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso; b) alla P.A. detentrice del documento è preclusa una penetrante indagine sulla "meritevolezza" dell'interesse sotteso alla richiesta di ostensione, tanto che, laddove vi sia detenzione e custodia in capo alla parte pubblica l'obbligo di consentire l'accesso opera in termini pressoché automatici. E così, in parallelo, il giudizio in tema di accesso ai documenti ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del relativo diritto più che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell'atto amministrativo, tenendo conto che il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico solo se ne sussistono i presupposti.
Ciò premesso, certamente la ricorrente, in ragione della (risalente) presentazione di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, è titolare di una situazione giuridicamente rilevante che legittima la pretesa conoscitiva avanzata relativa agli atti adottati dall’amministrazione con espresso riferimento a detta istanza di rinnovo. Di qui la precisazione cui si è innanzi rinviato, per cui la richiesta ostensione non può che riguardare, sul piano logico e ontologico, che atti esistenti, per cui l’accesso è consentito nella misura in cui la intimata amministrazione abbia adottato effettivamente atti, non essendo consentito il ricorso allo strumento processuale in questione per provocare un'attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti, non potendo infatti essere preteso l'espletamento di siffatta attività in sede di accesso. In altri termini, il diritto di accesso può essere utilmente invocato esclusivamente al fine di ottenere la visione e il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso l'Amministrazione che li possiede.
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto con annullamento del silenzio-rigetto formatosi sulla istanza di accesso a suo tempo presentata dalla ricorrente e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione, ferma la puntualizzazione di cui sopra, di consentire il detto accesso nei modi e termini di legge.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, mediante visione ed estrazione di copia previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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