commento: Lo straniero appellava la sentenza del TAR a lui sfavorevole, che aveva confermato il provvedimento di diniego del ricongiungimento familiare e di rilascio del permesso di soggiorno, sulla base di un precedente decreto di espulsione. Lamentava, in particolare, che non si fosse considerata la sua situazione familiare, ossia il ricongiungimento con la moglie, già regolarmente soggiornante, e con il figlio minore; nonchè che non si fosse considerato il pieno inserimento lavorativo in Italia suo e del coniuge. massima: l’articolo 5, comma 5 del citato D.Lgs. n. 286/98 (in base al quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”) è stato integrato dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 5/2007, introduttivo di un’ulteriore fase valutativa per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il familiare ricongiunto, in funzione della natura e della effettività dei vincoli familiari, dell’esistenza di legami e familiari e sociali nel Paese d’origine e della durata del soggiorno.