Ricongiungimento familiare - precedente decreto di espulsione - prima di negare il permesso di soggiorno si devono valutare i vincoli familiari in Italia, i legami con il Paese di origine e la durata del soggiorno in Italia
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza del 18 gennaio 2011, n. 995
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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commento: Lo straniero appellava la sentenza del TAR a lui sfavorevole, che aveva confermato il provvedimento di diniego del ricongiungimento familiare e di rilascio del permesso di soggiorno, sulla base di un precedente decreto di espulsione. Lamentava, in particolare, che non si fosse considerata la sua situazione familiare, ossia il ricongiungimento con la moglie, già regolarmente soggiornante, e con il figlio minore; nonchè che non si fosse considerato il pieno inserimento lavorativo in Italia suo e del coniuge. massima: l’articolo 5, comma 5 del citato D.Lgs. n. 286/98 (in base al quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”) è stato integrato dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 5/2007, introduttivo di un’ulteriore fase valutativa per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il familiare ricongiunto, in funzione della natura e della effettività dei vincoli familiari, dell’esistenza di legami e familiari e sociali nel Paese d’origine e della durata del soggiorno.
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE VI
Sentenza 18 gennaio 2011, n. 995
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 02693/2010, resa tra le parti, concernente RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO
[...]
Ritenuto che la questione sottoposta a giudizio possa essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, risultando condivisibili le argomentazioni difensive dell’appellante, riferite ad omessa considerazione della propria situazione familiare dopo il ricongiungimento intervenuto con la moglie, nonché per la presenza sul territorio nazionale, oltre che di quest’ultima, di un figlio minore, con pieno inserimento nel territorio stesso di entrambi i coniugi sul piano lavorativo;
Rilevato che, nel caso di specie, è stata considerata causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno la sussistenza di un precedente decreto di espulsione, a norma degli articoli 4, 5, 13 e 14 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione);
Rilevato tuttavia che l’articolo 5, comma 5 del citato D.Lgs. n. 286/98 (in base al quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”) è stato integrato dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 5/2007, introduttivo di un’ulteriore fase valutativa per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il familiare ricongiunto, in funzione della “natura e della effettività dei vincoli familiari, dell’esistenza di legami e familiari e sociali nel Paese d’origine e della durata del soggiorno”: circostanze, quelle appena indicate, che non risultano in alcun modo valutate nel caso di specie.
Ritenuto pertanto che l’appello debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo e che debba tuttavia essere disposta la compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto dei vari aspetti della situazione di fatto sottoposta a giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello specificato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado.
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011.
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