Ricongiungimento familiare con i rifugiati: l’esame del DNA può essere chiesto solo se il rapporto di parentela non è adeguatamente documentato
Corte App. Milano, Sez. Persone, minori e famiglia, sentenza del 12 febbraio 2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 305 volte dal 04/04/2013
É respinto il reclamo proposto dai Ministeri dell’interno e degli affari esteri avverso il decreto del Tribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso di parte, ha dichiarato sussistenti i presupposti per il ricongiungimento disponendo il rilascio del visto d’ingresso in favore della figlia della reclamata. L’art. 29, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che l’esame del DNA va effettuato allorquando i rapporti di parentela dedotti per il ricongiungimento non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione e che tale disposizione non può essere applicata prescindendo dal principio per cui, a norma dell’art. 33, comma 3, della legge n. 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA
La Corte [...]
sciogliendo la riserva
premesso
che Xxx, cittadina eritrea..., alla quale con provvedimento della Commissione Territoriale di Crotone è stato riconosciuto lo status di rifugiata politica, munita di permesso di soggiorno, ha richiesto in data 31 marzo 2010 allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Milano il nulla osta per il ricongiungimento familiare con la figlia Yyy...
che la stessa Xxx, che aveva svolto il servizio militare durante la guerra con l'Etiopia, si era successivamente sposata con un connazionale, diverso dal padre della bambina, e con il marito aveva deciso di sottrarsi alle armi e di fuggire dall'Eritrea, sicchè aveva affidato la piccola Yyy alla propria madre..., ed era arrivata in Italia... dopo varie vicissitudini... ottenendo in data 19 settembre 2007 lo status di rifugiata;
che la Prefettura, nonostante fosse tenuta a rispondere entro 180 giorni, non aveva provveduto al rilascio di nulla osta, sicchè la Xxx aveva chiesto al Tribunale di Milano di ordinare alle Amministrazioni competenti ex articolo 30, comma 6, D.Lgs. 286/1998 di rilasciare in favore della bambina il visto di ingresso sul territorio nazionale anche in assenza di nulla osta o, in subordine, di ordinare al Prefetto il rilascio del nulla osta; e che in ogni caso fosse accertato il suo diritto all'unità familiare con la figlia;
che con provvedimento 21/25 luglio 2011 il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso, ha dichiarato sussistenti i requisiti per il ricongiungimento e ha disposto il rilascio del visto in favore di Yyy;
che avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il Ministero, cui ha resistito controparte, assumendo a sostegno delle censure svolte nei confronti della decisione del Tribunale che, a causa dell'insufficienza della documentazione in possesso dell'Ambasciata, era stato richiesto alla Yyy di effettuare il test del DNA e che l'esito di tale accertamento, acquisito il 15/12/2011, escludeva che la bambina fosse figlia naturale della Xxx
rilevato
che alla stregua della documentazione prodotta dalla reclamata, l'impugnazione non merita accoglimento;
che la Xxx infatti... ha prodotto la copia legalizzata, con relativo certificato di nascita... dal quale risulta la maternità in capo alla stessa reclamata; nonchè la copia legalizzata con traduzione del provvedimento... col quale l'autorità giudiziaria "Corte di Zoba Maakel" (Asmara) aveva confermato in capo alla Xxx la tutela della bambina nata dall'unione non maritale tra il sig. Zzz e la Xxx, tutela già conferitale dal Consiglio di famiglia..., con la motivazione che "... il padre sta prestando servizio nazionale e non ha reddito sufficiente per mantenere la minorenne figlia..."; ha poi esibito l'originale del certificato di battesimo della bambina... nel quale risultano indicate la data di nascita... e la qualità di madre della Xxx;
che le divergenze tra le date di nascita e di battesimo della bambina indicate nella versione in lingua inglese del certificato di battesimo e in quella in lingua tigrina (usata come lingua liturgica della Chiesa ortodossa etiopica ed eritrea)... sono agevolmente spiegabili col fatto che nella versione in lingua tigrina le date sono indicate secondo il calendario copto ortodosso (si consideri che, secondo tale calendario, l'attuale anno 2012 del calenderio gregoriano corrisponde al 2003/2004, in quanto l'anno copto ha 13 mesi, di cui i primi 12 di 30 giorni ed il 13° di 5 (o di 6 negli anni bisestili)
considerato
[...]
che perciò la attestata relazione genitoriale tra la Xxx e la piccola Yyy non può essere messa in discussione dall'esito dell'esame del DNA, la cui sufficienza a fini probatori non può trovare fondamento solo nella preventiva prestazione di consenso all'esame stesso, tenuto conto del contenuto meramente assertivo riferente l'esito dell'assenza e dell'assenza di elementi circostanzianti le procedure seguite e i risultati;
[...]
che, di contro, dalla documentazione in atti dalla Corte risulta che Yyy è figlia di Xxx, sicchè sarebbe non giustificato il ricorso all'esame del DNA;
osservato
peraltro, che secondo l'articolo 29, comma 1 bis del D. Lgs. 286/1998 l'esame del DNA va effettuato allorquando i rapporti di parentela dedotti per il ricongiungimento non possono essere adeguatamente documentati "... o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione..." e che tale disposizione non può essere applicata prescindendo dal principio per cui, a norma dell'articolo 33, comma 3, della legge 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge, essendo attribuita "... ai provvedimenti accertativi ed alle statuizioni giurisdizionali dello stato estero ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre a quegli accertamenti fonti di informazione estranee e irrazionali" (Cfr. Cass. 14545/2003 e richiami in essa contenuti);
che la pratica di ricorrere al test del Dna per la verifica dei vincoli familiari dovrebbe avvenire solo in quei casi in cui permangano seri dubbi sul rapporto di parentela dopo che altri mezzi di prova sono stati già impiegati, anche alla stregua della direttiva CE 86/2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il cui articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che "Ove opportuno, per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie...", senza prevedere il ricorso al DNA;
che una riflessione in tal senso è rinvenibile nel Parere del Comitato delle regioni "Libro verde sul diritto al ricongiungimento familiare" (C/225 GU Unione Europea 27/7/12), secondo cui "... la decisione di alcuni Stati di introdurre la prova del DNA per l'identificazione dei figli, se non applicata come extrema ratio, possa costituire violazione del principio di proporzionalità oltre che di fondamentali diritti quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU)..."
ritenuto
sussistente quindi il diritto di Xxx al ricongiungimento con la figlia di Yyy, non occorrendo alcun altro accertamento atteso lo status di rifugiata politica della madre
[...]
p.q.m.
respinge il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Milano [...]
Milano, 26 ottobre 2012
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 12 febbraio 2013
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, un rapporto di lavoro sopravvenuto permette di superare un potenzi...
Letto 59 volte dal 06/04/2022
-
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, contratto di locazione e certificazione comunale di idoneità...
Letto 44 volte dal 06/04/2022
-
Revoca carta di soggiorno illegittima sulla base di una mera condanna per spaccio. Occorre valutazione in concreto.
Letto 54 volte dal 04/04/2022
-
Diniego rilascio permesso soggiorno per lavoro domestico da Sanatoria 2009, illegittimo se l'emersione del rapporto è an...
Letto 54 volte dal 02/04/2022
-
Diniego rinnovo permesso soggiorno per lavoro autonomo, illegittimo per condanna risalente, senza valutazione comparatis...
Letto 46 volte dal 31/03/2022