Revoca permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo, non è possibile sulla base di una semplice denuncia
TAR Lombardia, sezione prima, ord. cautel. n. 649/2015 del 13/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 114 volte dal 04/06/2015
L’amministrazione ha proceduto a tale revoca in autotutela sulla base di accertamenti svolti presso la banca dati Inps, della denuncia dello straniero per il reato di cui all’art. 5 comma 8-bis del testo unico sull’immigrazione e della rilevata assenza di redditi idonei.
Inoltre, pare corretta l’affermazione della difesa del ricorrente secondo cui ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono avere rilievo i redditi nel frattempo conseguiti, una volta che lo stesso sia stato rilasciato (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 14 gennaio 2015, n. 120).
--------
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2015, proposto da:
Abdelkarim Abdelmawla Abdelham Semida, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spadaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Gardone, 8
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto n. 21626/2014 Imm. emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 15/11/2014 e notificato il successivo 30.12.2014, con il quale si revocava il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. 57723AN rilasciato il precedente 21/07/2008 per motivi di lavoro autonomo e si rigettava l'istanza di aggiornamento dello stesso presentata il 25/06/2013;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che il ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in precedenza a lui rilasciato;
che l’amministrazione ha proceduto a tale revoca in autotutela sulla base di accertamenti svolti presso la banca dati Inps, della denuncia dello straniero per il reato di cui all’art. 5 comma 8-bis del testo unico sull’immigrazione e della rilevata assenza di redditi idonei;
Ritenuto:
che il provvedimento impugnato pare illegittimo, in quanto
la Questura resistente non ha provato l’esistenza di elementi di fatto ulteriori rispetto alla mera denuncia per il reato di cui all’art. 5, comma 8-bis del d.lgs. n. 286/1998;
che, invero, la falsità dei documenti presentati dal ricorrente a corredo dell’istanza sulla cui base era stato rilasciato il permesso di soggiorno revocato, emergerebbe soltanto dalla predetta denuncia;
che, peraltro, pare corretta l’affermazione della difesa del ricorrente secondo cui ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono avere rilievo i redditi nel frattempo conseguiti, una volta che lo stesso sia stato rilasciato (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 14 gennaio 2015, n. 120);
che, pertanto, sussistono le condizioni per la concessione dell’invocata cautela;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie la domanda cautelare, e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 ottobre 2015.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Cattaneo, Presidente FF
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024