Revoca permesso di soggiorno SLP, la pericolosità sociale non è automatica con una condanna ma va dimostrata
Consiglio di Stato, sezione terza, sent. n. 3871/2015 del 06/08/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 178 volte dal 07/10/2016
La disciplina ex art. 9, commi 7 e 4, del d.lgs. n. 286/1998 per la revoca della carta di soggiorno di lungo periodo richiede espressa valutazione di pericolosità sociale, e si tiene conto “anche” delle condanne... Una sola condanna... episodio isolato per il quale il giudice penale non ha applicato alcuna aggravante, non è sufficiente a dedurre la pericolosità sociale ai fini della revoca...
Nel caso in esame concorrono gli elementi sostanziali che connotano la stabile residenza del nostro paese dell’intero nucleo della famiglia originaria dello straniero. Lo straniero è divenuto residente in giovane età a seguito di ricongiungimento familiare da parte del padre che vive ancora in Italia insieme alla madre. Dal fatto che lo straniero maggiorenne viva con un fratello e non con i genitori non può dedursi l’irrilevanza dei rapporti connessi al trascorso ricongiungimento familiare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9826 del 2014, proposto da:
Karim El Karkouri, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Frattarelli, Fabio Targa, con domicilio eletto presso Piero Frattarelli in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Questura di Padova, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00855/2014, resa tra le parti, concernente revoca della carta di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Petretti su delega di Frattarelli e l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il signor Karim El Karkouri ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 855/2014 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto n. 2878, fascicolo 148412 del 28/3/2014 notificato il 18/4/2014 a firma del Questore con cui è stata revocata al ricorrente la carta di soggiorno n. I02210063 rilasciata il 10/10/2011.
2. - La sentenza ritiene che il provvedimento sia validamente motivato con riferimento ad un giudizio di pericolosità sociale che tiene conto della condanna dallo stesso subita dal Tribunale monocratico di Padova il 9 febbraio 2013, ad anni uno, mesi quattro ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e del fatto che il ricorrente ha tratto parte dei mezzi di sostentamento dall’attività di spaccio di eroina. Inoltre i familiari presenti in Italia non rientrano nel novero di coloro con i quali possa essere esercitato il ricongiungimento, mentre permangono significativi vincoli familiari nel paese di origine, nel quale è presente la moglie. l’Amministrazione risulta aver tenuto conto dello svolgimento dell’attività lavorativa, sottolineando l’esiguità dei redditi percepiti. E’ quindi argomentata nella motivazione del provvedimento impugnato la prevalenza delle ragioni di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. Infine la condanna, ai sensi dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., è espressamente menzionata tra quelle ostative dall’art. 4, comma 3, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 .
3. - - L’appellante afferma che la sentenza ha sbagliato a non rilevare il carattere di episodio del tutto isolato della condanna riportata dall’appellante in un contesto di vita regolare. A riconoscimento di ciò il giudice penale ha accordato la concessione di sospensione condizionale della pena con riconoscimento della mancanza di pericolosità sociale. L’appellante sottolinea che lo straniero è regolarmente presente Italia da oltre 10 anni e che i familiari presenti in Italia sono il padre e la madre, oltre ai fratelli, ed è dunque errata la affermazione della sentenza che essi non rientrano tra quelli per i quali è possibile il ricongiungimento. Altrettanto errata è la affermazione relativa alla mancanza di lavoro e di reddito attestata dal lavoro regolare come operaio presso un calzaturificio e dalle buste paga relative al 2014.
4. - La Amministrazione appellata si è costituita senza articolare difese.
5. - Questa Sezione ha accolto la istanza cautelare con la ordinanza n. 00033/2015 non riconoscendo ad un primo esame la sussistenza dei presupposti per la revoca della carta di soggiorno di cui all’art. 9, commi 7 e 4, del d.lgs. n. 286/1998.
6. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 16 aprile 2015.
7. - L’appello è fondato.
7.1. - In mancanza di nuovi elementi il Collegio deve confermare la valutazione già espressa dalla Sezione in sede cautelare in ordine alla mancanza dei presupposti per la revoca della carta di soggiorno di lungo periodo tra i quali non rientra l’automatismo ostativo previsto per la revoca o il mancato rinnovo dell’ordinario permesso di soggiorno.
7.2. – La disciplina prevista dall’art. 9, commi 7 e 4, del d.lgs. n. 286/1998 per la revoca della carta di soggiorno di lungo periodo richiede una espressa valutazione di pericolosità sociale, per la quale si tiene conto “anche” delle condanne rientranti nell’art. 380 e, limitatamente ai delitti non colposi, nell’art. 381 c.p.p.. Una sola condanna per stupefacenti ad un anno e 4 mesi e euro 4000,00 di multa (art. 73, comma 1, DPR 309/ 1990), che, per quanto sta agli atti, risulta un episodio isolato e per la quale il giudice penale non ha ritenuto di applicare alcuna aggravante e ha concesso la libertà condizionale, non è di per sé sufficiente a dedurre la pericolosità sociale ai fini della revoca della carta di soggiorno di lungo periodo, che nel quadro della normativa di fonte europea da cui deriva presuppone una stabile e radicata presenza nel paese di residenza.
7.3. - Nel caso in esame concorrono gli elementi sostanziali che connotano la stabile residenza del nostro paese dell’intero nucleo della famiglia originaria dello straniero. Lo straniero è divenuto residente in giovane età a seguito di ricongiungimento familiare da parte del padre che vive ancora in Italia insieme alla madre. Dal fatto che lo straniero maggiorenne viva con un fratello e non con i genitori non può dedursi l’irrilevanza dei rapporti connessi al trascorso ricongiungimento familiare. Né alcun significato può avere il fatto che forse per ragioni derivanti dall’elevato reddito previsto non ha ancora esercitato il ricongiungimento familiare nei confronti della moglie.
7.4. – Contrariamente a quanto avviene per l’ordinario permesso di soggiorno, temporanee mancanza di reddito non sono considerate tra le cause di revoca della carta di soggiorno di lungo periodo dalla normativa appositamente prevista dall’art. 9, commi 7 e 4.
7.5. - Per di più secondo le affermazioni della difesa tali temporanee mancanze di reddito sono state superate o sono superabili se lo straniero recupera una situazione stabile di residenza in quanto lo straniero ha già dimostrato capacità di lavoro. La valutazione del requisito del radicamento sociale e lavorativo previsto dalla specifica normativa in esame richiede la considerazione di una più ampia sfera di elementi e indici rispetto al mero riscontro del requisito di reddito previsto per l’ordinario rinnovo del permesso di soggiorno. Nel caso di interi nuclei familiari che possiedono la carta di soggiorno, devono anche considerarsi i reciproci legami di obblighi alimentari.
7.6. – Pertanto pur esprimendo apprezzamento per la effettiva e non burocratica argomentazione svolta nel provvedimento impugnato, rilevata anche dalla sentenza del TAR, si deve tuttavia richiedere una diversa impostazione, differenziando nettamente le motivazioni necessarie per la revoca della carta di soggiorno di lungo periodo rispetto a quelli più automatici previsti per la revoca o al diniego dell’ordinario permesso di soggiorno. Inoltre occorre mettere meglio a fuoco i dati fattuali che connotano la situazione familiare. Quanto al radicamento sociale e lavorativo si deve tener conto anche dei fatti e dei comportamenti sopravvenuti negli anni successivi alla condanna, soprattutto nella fase successiva all’accoglimento della istanza cautelare che ha offerto allo straniero la opportunità di provare la sua mutata propensione verso lo svolgimento della attività lavorativa senza segnali ulteriori di proventi o di attività meno che lecite.
8. – In base alle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto ai fini del riesame da parte della competente Autorità amministrativa dei profili indicati da questa sentenza e negli stessi limiti deve essere accolto il ricorso in primo grado.
9. – In relazione all’alterno andamento del giudizio, dovuto all’approfondimento svolto in appello sulla natura della carta di soggiorno di lungo periodo e ai presupposti richiesti dalla legge per la sua revoca, le spese per il doppio grado devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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