Al riguardo, l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente al tempo di adozione della revoca impugnata (ossia il testo introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 3/2007), ai fini del rilascio o diniego della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ha imposto al Questore di valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico.