Revoca permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, la condanna (non definitiva) per reato inerente stupefacenti non è sufficiente
T.A.R. Lazio, sezione prima, sent. n. 242/2015 del 05/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 126 volte dal 14/07/2016
Al riguardo, l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente al tempo di adozione della revoca impugnata (ossia il testo introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 3/2007), ai fini del rilascio o diniego della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ha imposto al Questore di valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico.
Per la costante giurisprudenza, l’art. 9, comma 4, cit., come modificato dal d.lgs. n. 3/2007, prescrive alla P.A. la valutazione della pericolosità dello straniero: valutazione, per cui il Legislatore non considera sufficiente l’esistenza di condanne per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p., né tantomeno per quelli previsti dall’art. 381 c.p.p., imponendo di tenere conto pure di altri elementi e, segnatamente, della durata del soggiorno dello straniero e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo (v. T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 94, con i precedenti giurisprudenziali ivi elencati).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2013, proposto dal sig.
El Kassimi Jamal, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Cardillo Cupo e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Zeppieri, in Latina, via L. Zeppieri, n. 5
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via de’ Portoghesi, n. 12
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento della Questura di Frosinone – Ufficio Immigrazione – II Sezione, Cat.A/12IMM dell’8 maggio 2013, notificato il 31 maggio 2013, recante revoca della carta di soggiorno rilasciata al ricorrente (nr. N I02950672).
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Frosinone;
Vista l’ordinanza n. 290/2013 del 12 settembre 2013, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Vista la documentazione trasmessa dalla difesa erariale;
Vista la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 5 marzo 2015 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Considerato che con il ricorso in epigrafe il sig. Jamal El Kassimi impugna il provvedimento della Questura di Frosinone Cat.A/12IMM, datato 8 maggio 2013, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione;
Considerato che il provvedimento gravato ha disposto la revoca della carta di soggiorno rilasciata al ricorrente (nr. N I02950672), adducendo a propria giustificazione l’arresto in flagranza del cittadino straniero per violazione della normativa sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: ciò, alla luce a) del carattere ostativo del “reato inerente gli stupefacenti” rispetto al rilascio del permesso e/o della carta di soggiorno, b) della presunzione che lo straniero tragga il suo sostentamento da fonti di reddito illecite, desunta dal fatto ascrittogli, c) dell’insufficienza della memoria difensiva presentata dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
Considerato che a supporto del gravame il sig. El Kassimi ha dedotto le seguenti doglianze:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, per non avere la P.A. valutato una serie di circostanze fattuali tali da influire sul giudizio di pericolosità dello straniero, quali la sua presenza in Italia dal 1999, l’avere egli fruito del ricongiungimento familiare (tanto che attualmente il suo intero nucleo familiare si troverebbe in Italia), l’occasionalità della violazione da parte sua della legge italiana, peraltro per un fatto ancora da accertare in via definitiva. La P.A. avrebbe, invece, omesso di valutare la pericolosità sociale del ricorrente in base agli elementi di cui all’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 cit. (durata del soggiorno dello straniero in Italia, grado del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo);
- eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento di potere, in quanto, da un lato, la P.A., nel ritenere che il ricorrente tragga il proprio sostentamento da fonti reddituali illecite, avrebbe totalmente travisato i fatti, poiché il sig. El Kassimi sarebbe titolare dal 2007 di un regolare rapporto di lavoro, da quale ricaverebbe il proprio legittimo sostentamento. Inoltre, la P.A. sarebbe incorsa nello sviamento di potere, giacché il provvedimento impugnato non perseguirebbe, nel caso ora in esame, la sua finalità tipica (realizzare gli interessi dell’ordine e della sicurezza pubblica). Ancora, il provvedimento gravato sarebbe affetto da carenza di istruttoria e di motivazione, per essersi la P.A. limitata a considerare “il reato inerenti gli stupefacenti”, senza tener conto di altri fattori, quali l’esistenza di legami familiari sul territorio, nonché l’integrazione sociale e lavorativa dello straniero;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della C.E.D.U. e degli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., poiché la Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 202, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede una tutela rafforzata (la quale esclude automatismi nel diniego del titolo di soggiorno per il solo fatto della condanna subita per certi reati) per lo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia usufruito del diritto al ricongiungimento familiare;
Considerato che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Frosinone, depositando in vista dell’udienza di merito documentazione sui fatti di causa, nonché una memoria difensiva, e resistendo alle pretese attoree;
Considerato che con ordinanza n. 290/2013 del 12 settembre 2013 è stata accolta l’istanza cautelare, per non avere la P.A. compiutamente eseguito le valutazioni previste dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., attesa la manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto, in specie, di dover accogliere il ricorso per le stesse ragioni già sommariamente illustrate in sede cautelare, da cui, pur ad un più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non si ravvisano elementi per discostarsi;
Considerato, al riguardo, che l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente al tempo di adozione della revoca impugnata (ossia il testo introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 3/2007), ai fini del rilascio o diniego della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ha imposto al Questore di valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenendo conto dell’eventuale sua appartenenza ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della l. n. 1423/1956 o nell’art. 1 della l. n. 565/1975, ovvero dell’avere lo stesso riportato condanne, anche non definitive, per i delitti ex art. 380 c.p.p. e per i delitti non colposi ex art. 381 c.p.p.. La suindicata disposizione impone, inoltre, al Questore ai fini del diniego del provvedimento richiesto, di tenere conto, altresì, della durata del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo;
Considerato che, per la costante giurisprudenza, l’art. 9, comma 4, cit., come modificato dal d.lgs. n. 3/2007, prescrive alla P.A. la valutazione della pericolosità dello straniero: valutazione, per cui il Legislatore non considera sufficiente l’esistenza di condanne per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p., né tantomeno per quelli previsti dall’art. 381 c.p.p., imponendo di tenere conto pure di altri elementi e, segnatamente, della durata del soggiorno dello straniero e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo (v. T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 94, con i precedenti giurisprudenziali ivi elencati);
Osservato, perciò, che il testo dell’art. 9, comma 4, cit. introdotto dal d.lgs. n. 3/2007 ha comportato la soppressione dell’automatismo desumibile dalla previgente formulazione del medesimo art. 9, il quale aveva previsto al comma 3, come condizione ostativa al rilascio della carta di soggiorno allo straniero, il fatto che nei confronti dello stesso fosse stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all’art. 380 c.p.p. o, limitatamente ai delitti non colposi, di cui all’art. 381 c.p.p., o fosse stata pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo riabilitazione, ed aveva stabilito che la condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti in questione comportasse la revoca della carta di soggiorno rilasciata (T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 marzo 2012, n. 511);
Considerato che nella fattispecie all’esame la Questura di Frosinone ha basato le sue determinazioni sull’arresto in flagranza del cittadino straniero per un “reato inerente gli stupefacenti”, configurando detto reato come ostativo al rilascio della carta di soggiorno e tale da giustificarne la revoca, in caso di possesso. La P.A. ha, poi, ritenuto che il reato ascritto allo straniero giustificasse l’illazione che il medesimo trarrebbe il proprio sostentamento da fonti di reddito illecite;
Ritenuto, quindi, alla luce di ciò che si è esposto, fondato e da accogliere il primo motivo di ricorso, poiché la Questura di Frosinone ha tenuto conto della previgente disciplina di cui all’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, senza considerare che l’attuale testo dell’art. 9, comma 4, cit. esclude che possa dedursi qualsiasi automatismo nel rilascio o revoca del titolo di soggiorno per i “soggiornanti di lungo periodo” dalla commissione di uno dei delitti ex artt. 380 e 381 c.p.p., imponendo, invece, una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna penale, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 16 settembre 2013, n. 1018; id., Sez. I, 3 aprile 2013, n. 403): motivazione che, nella vicenda ora in esame, è del tutto mancata, a tale scopo non essendo sufficiente l’illazione circa le fonti reddituali dello straniero sopra riferita, visti gli elementi di segno contrario forniti dallo stesso straniero (v., in specie, i CUD degli anni 2007/2010 e 2012/2013: all. 7 al ricorso);
Ritenuto in definitiva, alla luce di quanto si è esposto, di dover dichiarare il ricorso manifestamente fondato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in ragione della palese fondatezza della doglianza dedotta con il primo motivo di ricorso e con assorbimento delle ulteriori doglianze;
Ritenuto, conseguentemente, di dover annullare il provvedimento impugnato;
Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza, nella misura stabilita nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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