Revoca permesso di soggiorno - la condanna per vendita merce contraffatta non è ostativa se anteriore al 2009
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 313/2014 del 29/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 196 volte dal 19/03/2014
In base alla giurisprudenza costante, l'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. "ostativi" non può essere applicato a fattispecie intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione.
Ritiene tuttavia il Collegio che tale sentenza non possa, di per sé, considerarsi ostativa alla permanenza sul territorio nazionale, atteso che solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 c. 22 lett. a) n. 2) della L. 15.7.2009 n. 94, in vigore dal 17.10.2012, l’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 269/98 prevede che “impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2013, proposto da:
Ama Diaw, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Montevideo, 5;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Milano in data 11.09.2013, prot. n. 8870/2013, notificato al ricorrente il 23.09.2013, di revoca del permesso di soggiorno n. 102166286, nonché di ogni altro atto con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità o comunque connessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato in favore dall’attuale ricorrente in data 10.11.2011, ed in scadenza il 9.11.2013,
L’Amministrazione resistente si è costituita, solo formalmente, in giudizio, senza depositare documentazione, o articolare memorie difensive.
All’udienza camerale del 10.1.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il provvedimento impugnato è fondato su tre distinte circostanze, in ogni caso inidonee a supportare la revoca contestata, dovendosi pertanto accogliere il presente ricorso.
I) In primo luogo, l’Amministrazione deduce l’esistenza della sentenza penale n. 7242/09, emessa a carico del ricorrente dal Tribunale di Milano in data 8.9.2009, per il reato di cui all’art. 14 c. 5 ter D.Lgs. n. 286/98, accertato in data 3.1.2009.
Osserva tuttavia il Collegio che, come da giurisprudenza pacifica, la predetta condanna è ormai inidonea a giustificare la revoca di un permesso di soggiorno, attesa l’incompatibilità del detto reato di violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, con la disciplina comunitaria dettata in materia procedure di rimpatrio, di cui alla Direttiva n. 2008/115/Ce. L'entrata in vigore di tali disposizioni ha infatti dato luogo all'abolizione del reato di cui all’art. 14 c. 5 ter cit., ciò che, a norma dell'art. 2 c.p., non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi adottati sul presupposto della condanna per un fatto non più previsto come reato (C.S. Sez. VI, 12.7.2011 n. 4201, C.S. Ad Plen. 10.5.2011 n. 7).
II) Ulteriormente, il provvedimento impugnato, dà atto dell’esistenza di un’altra sentenza penale di condanna a carico del ricorrente, emessa dal Tribunale di Ancona in data 25.8.2010, per i reati di cui agli artt. 171 ter lett. c) L. n. 633/41, 474 e 648 c.p., commessi in data 20.8.2008.
Ritiene tuttavia il Collegio che, anche tale sentenza, non possa, di per sé, considerarsi ostativa alla permanenza sul territorio nazionale, atteso che solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 c. 22 lett. a) n. 2) della L. 15.7.2009 n. 94, in vigore dal 17.10.2012, l’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 269/98 prevede che “impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale”.
Parimenti, solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 8, D.L. 14.8.2013 n. 13, convertito dalla L. 15.10.2013 n. 119, all’art. 380 c.p.c. è stata aggiunta la lettera f-bis), relativamente al delitto di ricettazione, ricomprendendo pertanto tale reato tra quelli per i quali è consentito l’arresto in flagranza, e pertanto considerati ostativi dal citato art. 4 c. 3 D.Lgs. n. 268/98.
In base alla giurisprudenza costante, l'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. "ostativi" non può essere applicato a fattispecie intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione, essendo tale principio insito nel più generale principio dell'irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell'opportunità di concederlo (T.A.R. Liguria, Sez. II, 7.10.2011 n. 1432, C.S., Sez. VI, 8.7.2010 n. 4444, in riforma di T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3998/2009).
III) Da ultimo, l’Amministrazione motiva la revoca del permesso di soggiorno con riferimento al fatto che i redditi del ricorrente, per il 2012, “sono sensibilmente al di sotto dell’assegno sociale”, e che il medesimo è disoccupato (v. anche nota rif. 219409/ID del 31.7.2013 “integrazione dell’avviso di avvio di procedimento”).
In primo luogo, il Collegio dà atto che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato la società Synergie Italia, rinnovato, da ultimo, in data 26.11.2013.
Con riferimento poi alla detta carenza reddituale, il ricorrente afferma, senza che l’Amministrazione abbia replicato alcunché sul punto, che la stessa avrebbe dovuto considerare, oltre ad Euro 2.742,00, che sono stati effettivamente presi in considerazione, anche l’indennità di disoccupazione di cui alla L. n. 92/2012, pari al 75% dell’ultima retribuzione, la cui effettiva percezione da parte del ricorrente è riconosciuta dallo stesso provvedimento impugnato, malgrado i relativi importi non siano stati presi in considerazione ai fini del computo del reddito effettivamente percepito.
Il Collegio dà atto inoltre che, per gli anni precedenti al 2012, lo stesso provvedimento impugnato ritiene implicitamente sufficienti i redditi conseguiti dal ricorrente, non muovendosi rilievi in tal senso, e che comunque, anche nel corso del 2002, il medesimo aveva lavorato, sebbene solo per un periodo (dal 18.4.2012 al 31.7.2012).
Conseguentemente, alla luce di quanto precede, ed in particolare del detto incremento reddituale derivante dal computo dell’indennità di disoccupazione percepita nell’anno 2012, ritiene il Collegio che la revoca impugnata non possa legittimamente fondarsi neppure sugli aspetti attinenti l’insufficienza di redditi.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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