Revoca permesso di soggiorno, illegittima per essersi licenziato dopo la regolarizzazione, se poi inizia l'attività di lavoro autonomo
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 227/2015 del 04/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 108 volte dal 25/02/2016
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui è stato revocato il titolo di soggiorno sul presupposto che il ricorrente non avrebbe percepito, all’atto della regolarizzazione, un reddito annuo sufficiente, essendosi dimesso dal lavoro subito dopo aver conseguito la detta regolarizzazione, ed essendo stato sanzionato in varie occasioni per esercizio abusivo di commercio.
Il provvedimento, tuttavia, si appalesa illegittimamente adottato, alla luce della considerazione, puntualmente dimostrata in giudizio, che il ricorrente ha avviato diversa attività lavorativa già dal febbraio 2014 come portabagagli, avendo bensì rassegnato le dimissioni, ma solo dal dicembre 2013, come colf, attività svolta fin dal maggio 2012, evidentemente ritenuta idonea ai fini della regolarizzazione, sicchè, in difetto di altrettanto puntuale confutazione da parte dell’amministrazione, il ricorso deve essere accolto, restando solo il mese di gennaio privo di riscontro reddituale, ma plausibilmente utilizzato ai fini preparatori della successiva attività in proprio, con annullamento della revoca impugnata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2015, proposto da:
Modud Ahmed, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Baglioni, con domicilio eletto presso Roberto Baglioni in Mestre, Via Einaudi, 62;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Venezia;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Venezia Cat. A 12/2014 Uff. Immigrazione datato 30 settembre 2014, notificato in data 05/11/2014, con il quale viene revocato il permesso di soggiorno n. 104919859.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui è stato revocato il titolo di soggiorno sul presupposto che il ricorrente non avrebbe percepito, all’atto della regolarizzazione, un reddito annuo sufficiente, essendosi dimesso dal lavoro subito dopo aver conseguito la detta regolarizzazione, ed essendo stato sanzionato in varie occasioni per esercizio abusivo di commercio al minuto su area pubblica.
Il provvedimento, tuttavia, si appalesa illegittimamente adottato, alla luce della considerazione, puntualmente dimostrata in giudizio, che il ricorrente ha avviato diversa attività lavorativa già dal febbraio 2014 come portabagagli, avendo bensì rassegnato le dimissioni, ma solo dal dicembre 2013, come colf, attività svolta fin dal maggio 2012, evidentemente ritenuta idonea ai fini della regolarizzazione, sicchè, in difetto di altrettanto puntuale confutazione da parte dell’amministrazione, il ricorso deve essere accolto, restando solo il mese di gennaio privo di riscontro reddituale, ma plausibilmente utilizzato ai fini preparatori della successiva attività in proprio, con annullamento della revoca impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00- ottocento/00- + oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Alessandra Farina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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