Revoca permesso di soggiorno CE, si consideri la lunga durata della residenza, il fatto di essere padre di cittadina italiana e la complessiva condotta
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sent. n. 2203/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 129 volte dal 25/06/2015
Il provvedimento impugnato è incentrato sull’esistenza di una sentenza penale di condanna a carico del ricorrente, per il reato di cui all’art. 73 c.p. D.P.R. n. 309/90, per illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (460 gr di hashish e marijuana).
Il provvedimento di revoca contrasta con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto all'extracomunitario condannato penalmente senza tenere conto della specifica sua condizione familiare, della durata del suo soggiorno in Italia, della condotta dallo stesso serbata dopo l'episodio penale, del suo inserimento nel contesto sociale e dell'assenza di vulnus alle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico per la sua presenza in Italia (C.S. Sez. III, 12.9.2013 n. 4522).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2215 del 2013, proposto da:
Arachchige Bellanthuda, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia Milite, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Durini, 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura della Provincia di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Milano n. 5611/2013 Imm. del 27.6.2013, di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) n. 101886170, rilasciato dalla Questura di Milano il 20.7.2011 per motivi di lavoro autonomo, e di tutti gli atti a qualunque titolo antecedenti, preordinati, connessi e/o conseguenti alla emanazione del detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, a suo tempo rilasciato in favore dell’attuale ricorrente.
L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 1160/13 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 10.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Il provvedimento impugnato è incentrato sull’esistenza di una sentenza penale di condanna a carico del ricorrente, per il reato di cui all’art. 73 c.p. D.P.R. n. 309/90, per illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (460 gr di hashish e marijuana).
Osserva il Collegio che il ricorrente, al momento di emanazione del provvedimento impugnato, viveva in Italia da circa 23 anni, documentando il possesso di redditi adeguati alla sua permanenza sul territorio nazionale, e di essere padre di una figlia, cittadina italiana.
Tali elementi, comprovanti un profondo inserimento sociale del ricorrente, non sono stati tuttavia minimamente considerati dal provvedimento impugnato, che si è invece acriticamente limitato a richiamare il predetto precedente penale, peraltro isolato nel’ambito della sua permanenza pluridecennale in Italia.
Quanto precede contrasta tuttavia con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto all'extracomunitario condannato penalmente senza tenere conto della specifica sua condizione familiare, della durata del suo soggiorno in Italia, della condotta dallo stesso serbata dopo l'episodio penale, del suo inserimento nel contesto sociale e dell'assenza di vulnus alle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico per la sua presenza in Italia (C.S. Sez. III, 12.9.2013 n. 4522).
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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