Revoca permesso di soggiorno CE - se c'è inserimento sociale, lavorativo, familiare, la lunga assenza non giustifica la revoca
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2647/2013 del 02/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 135 volte dal 23/04/2014
Il provvedimento impugnato è fondato sul fatto che, dall’esame dell’istanza di aggiornamento, e del passaporto esibito, il ricorrente sarebbe risultato assente dal territorio dell’Unione Europea per un periodo superiore a tredici mesi.
In tale quadro, ritiene il Collegio che, quanto meno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare la durata della permanenza nel territorio in Italia dello straniero, il grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo dello stesso e i legami con il paese d'origine, ciò che non è tuttavia stato minimamente valutato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2012, proposto da:
Ali Rashwan Zeidan Mohamed, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Baratella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Melchiorre Gioia, 41/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, - Questura della Provincia di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo emesso in data 29.12.2011 dalla Questura della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 7.5.2012, e di rigetto dell'istanza di aggiornamento dello stesso, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e contestualmente rigettato l’istanza di aggiornamento del medesimo.
L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente, in giudizio, depositando documentazione, ma senza articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 1208/12 è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 14.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato è fondato sul fatto che, dall’esame dell’istanza di aggiornamento, e del passaporto esibito, il ricorrente sarebbe risultato assente dal territorio dell’Unione Europea dal 13.8.2009 al 29.9.2010, pertanto per un periodo superiore a tredici mesi, in violazione di quanto disposto dall’art. 9 c. 7 lett. d) del D.Lgs. n. 286/98.
Nel detto provvedimento si afferma altresì che è risultato impossibile comunicare l’avviso di avvio del procedimento, attesa l’irreperibilità all’indirizzo dichiarato, in assenza di ulteriori comunicazioni relative alla variazione del proprio domicilio abituale, ex art. 6 c. 8, D.Lgs. cit.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente è regolarmente presente sul territorio nazionale da circa 15 anni, che produce documentazione da cui risulta la percezione di adeguati redditi da lavoro autonomo, non risultando a suo carico alcun provvedimento penale.
In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, dalla quale risulta che, in virtù del permesso di soggiorno temporaneamente rilasciato dalla Questura (in esecuzione dell’ordinanza cautelare e “per attesa merito TAR”), ha continuato a svolgere attività lavorativa, come attestato dalla dichiarazione dei redditi 2013 (doc. n. 11), con un reddito di Euro 10.910,00.
In tale quadro, ritiene il Collegio che, quanto meno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare la durata della permanenza nel territorio in Italia dello straniero, il grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo dello stesso e i legami con il paese d'origine (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5.4.2013 n. 419), ciò che non è tuttavia stato minimamente valutato dal provvedimento impugnato, che va pertanto annullato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente liquidate in Euro 1.200,00, oltre al rimborso del contributo unificato, I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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