Quanto alla prima, cioè al fatto che il ricorrente è persona socialmente pericolosa, tale giudizio non può ritenersi sufficientemente motivato con il solo richiamo agli eventuali reati commessi dallo straniero, dato che la stessa giurisprudenza ha anche costantemente chiarito, innanzi tutto, che tale valutazione circa la sussistenza di una pericolosità va effettuata in concreto.