Con riferimento a condanna alla pena di €. 200 di multa per il reato di cui all’art. 588, commi 1 e 2 c.p., la Questura non ha dato adeguatamente conto della gravità del reato commesso dal ricorrente e della conseguente pericolosità sociale dello stesso, pericolosità sociale che non può, nel caso di specie, desumersi né dalla natura del reato, né dalla entità della pena in concreto irrogata.