Revoca permesso di soggiorno CE, la condanna per rissa semplice non è in sè sufficiente per giustificare il provvedimento
T.A.R. Liguria, sez. seconda, sent. n. 876/2015 del 15/10/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Con riferimento a condanna alla pena di €. 200 di multa per il reato di cui all’art. 588, commi 1 e 2 c.p., la Questura non ha dato adeguatamente conto della gravità del reato commesso dal ricorrente e della conseguente pericolosità sociale dello stesso, pericolosità sociale che non può, nel caso di specie, desumersi né dalla natura del reato, né dalla entità della pena in concreto irrogata.
L’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 richiamato dal successivo comma 7 stabilisce che : “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Il provvedimento impugnato, peraltro, appare carente anche con riferimento alla valutazione dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, presente da quasi dieci anni sul territorio nazionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2014, proposto da:
Alam Rahman, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Nasuti, con domicilio eletto presso Laura Zuffada in Genova, Via XX Settembre 20/81;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Savona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
provvedimento emesso in data 16 maggio 2014 protocollo n. cat. a12 n. 55/2014 di revoca del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Savona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 17 ottobre 2014 e depositato il successivo 14 novembre 2014 il sig. Rahman Alam ha impugnato il provvedimento del Questore di Savona 16 maggio 2014 n. cat.A12n. 55/14 di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo motivato con il riferimento alla condanna del ricorrente alla €. 200 di multa per il reato di cui all’art. 588, commi 1 e 2 c.p.
L’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 richiamato dal successivo comma 7 stabilisce che : “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o nell' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
La norma legittima il giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico (fattispecie qui in rilievo) sia nei confronti degli appartenenti alle categoria di cui all’art. 1 l. 1423/56 sia nei confronti di chi ha commesso i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (quest’ultima ipotesi limitatamente ai delitti non colposi), onde anche una sola condanna, ovvero l’applicazione della pena alla prima equiparata ai sensi dell’art. 445 c.p.p., può legittimare un giudizio di pericolosità nei confronti dello straniero soggiornante di lungo periodo.
La norma richiede, altresì, una valutazione dell’inserimento familiare, sociale e lavorativo dello straniero di talchè il provvedimento negativo deve fondarsi, da un lato, su un giudizio positivo sulla pericolosità e, dall’altro, su un giudizio negativo o quantomeno sub valente in ordine all’inserimento familiare sociale e lavorativo.
La Questura di Savona non ha dato adeguatamente conto della gravità del reato commesso dal ricorrente e della conseguente pericolosità sociale dello stesso, pericolosità sociale che non può, nel caso di specie, desumersi né dalla natura del reato, né dalla entità della pena in concreto irrogata.
Il provvedimento impugnato, peraltro, appare carente anche con riferimento alla valutazione dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, presente da quasi dieci anni sul territorio nazionale.
Il ricorso si appalesa fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2000, 00 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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