Revoca pds, per false dichiarazioni - il procedimento che lo avrebbe accertato si è concluso con decreto penale, è ancora opponibile e non legittima la revoca
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 797/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Con il provvedimento impugnato, la Questura ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno rilasciatogli a seguito della favorevole conclusione del procedimento di “emersione” ex art. 1-ter L. n. 102/2009. A fondamento del provvedimento di autotutela l’amministrazione ha posto la circostanza che il datore di lavoro era stato deferito all'A.G. per art. 483 c.p.
Ma se così è, ne consegue che, ai fini che qui interessano, la situazione è del tutto assimilabile alla semplice pendenza di un procedimento penale; va inoltre osservato che nel provvedimento impugnato non si fa alcuna menzione dell’intervenuta condanna per decreto penale del datore di lavoro del ricorrente (il che vuol dire che la Questura ha illegittimamente ritenuto sufficiente a fondare la revoca la semplice pendenza di procedimenti penali a carico del datore di lavoro).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2012, proposto da:
Motaleb Bhuiyan, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cognini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento datato 19/12/2011 con il quale il Questore della Provincia di Ancona ha revocato il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in esito all'istanza di emersione ex L. n. 102/2009;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Questura di Ancona ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno rilasciatogli a seguito della favorevole conclusione del procedimento di “emersione” ex art. 1-ter L. n. 102/2009. A fondamento del provvedimento di autotutela l’amministrazione ha posto la circostanza che il datore di lavoro che aveva a suo tempo presentato la dichiarazione di “emersione” era stato deferito all’A.G. penale per violazione dell’art. 1-ter, n. 15, della L. n. 102/2009, in relazione all’art. 483 c.p.
Il sig. Bhuiyan ha impugnato il provvedimento di revoca per i seguenti motivi:
- difetto di motivazione;
- violazione artt. 3, 24 e 97 Cost. e art- 1-ter L. n. 102/2009, in quanto la semplice pendenza di un procedimento penale (che oltretutto non riguarda esso ricorrente) non è sufficiente a giustificare la revoca del permesso di soggiorno;
- difetto di motivazione, anche con riguardo alle ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero la revoca del titolo di soggiorno.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate, evidenziando che uno dei due procedimenti penali pendenti a carico del datore di lavoro si è concluso con l’adozione di un decreto penale di condanna, e chiedendo di conseguenza il rigetto del ricorso.
Poiché nella prima camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare il difensore del ricorrente aveva eccepito di non essere a conoscenza del citato decreto penale, con ordinanza n. 524/2012 il Tribunale aveva disposto istruttoria, al fine di acquisire copia del predetto provvedimento.
Poiché tale ordinanza non è stata eseguita, con successiva ordinanza n. 422/2012 è stata accolta la domanda cautelare ed è stata fissata per il 24 ottobre 2013 l’udienza di trattazione del merito.
In data 21/10/2013 la difesa del ricorrente ha depositato una memoria conclusionale a cui è allegata documentazione afferente l’attuale situazione lavorativa del sig. Bhuiyan; nel corso della discussione orale l’Avvocatura dello Stato ha chiesto lo stralcio di tale documentazione, in quanto depositata fuori termine.
3. Il ricorso va accolto (e al riguardo va chiarito che la presente decisione non tiene conto della documentazione depositata fuori termine dalla difesa del ricorrente).
Occupandosi di vicende analoghe, questo Tribunale ha avuto modo di affermare alcuni principi:
- in generale, non è legittima la revoca del permesso di soggiorno rilasciato a seguito di emersione per il solo fatto che il lavoratore “emerso” e/o il datore di lavoro dichiarante siano stati denunciati per il reato di false dichiarazioni (per avere, in sostanza, dichiarato falsamente la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare nel periodo preso in considerazione dall’art. 1-ter della L. n. 102/2009). Questo in nome del principio costituzionale di cui all’art. 27 della Carta fondamentale;
- la revoca è tuttavia legittima in due casi. O quando è nel frattempo intervenuta la sentenza penale di condanna che abbia accertato l’insussistenza del rapporto di lavoro oppure quando, anche a prescindere dagli esiti delle indagini penali, l’amministrazione abbia accertato in modo inconfutabile che il rapporto di lavoro non si è svolto nel periodo indicato dall’art. 1-ter. In un caso esaminato dal Tribunale l’amministrazione aveva ad esempio accertato che nel periodo indicato nella domanda di emersione il lavoratore era ristretto presso un C.I.E., per cui non era possibile che avesse lavorato alle dipendenze del datore di lavoro dichiarante. In un altro caso era emerso che il lavoratore svolgeva in contemporanea attività lavorativa incompatibile, per ragioni di tempo e di luogo, con quella indicata nella domanda di emersione;
- seppure è vero che, allorquando la denuncia penale riguarda solo il datore di lavoro, il lavoratore dovrebbe essere ritenuto estraneo ai fatti (e dunque non passibile della revoca del titolo di soggiorno), anche perché la dichiarazione di emersione viene sottoscritta solo dal datore di lavoro, è altrettanto vero che il lavoratore condivide il contenuto della dichiarazione nel momento in cui sottoscrive il contratto di soggiorno presso il S.U.I. (vedasi la recente sentenza di questo Tribunale n. 284/2013). E’ evidente infatti che il lavoratore non può non sapere se il rapporto di lavoro oggetto di “emersione” è fittizio o meno, per cui è corretto sostenere che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno anche il lavoratore avalla le false dichiarazioni rese dal datore di lavoro.
4. Il caso in esame è invece peculiare, in quanto:
- per un verso, è nel frattempo intervenuta una pronuncia di condanna a carico del datore di lavoro (per cui potrebbe ritenersi inverato uno dei due casi di cui si è appena detto, anche se al riguardo occorre tenere conto di quanto dispone l’art. 460, comma 5, c.p.p. circa gli effetti del decreto penale nei giudizi civili e amministrativi);
- per altro verso, tale pronuncia è per l’appunto un decreto penale che, a quanto riferito dall’amministrazione nella memoria di costituzione, non ha ancora acquistato efficacia, non essendosi perfezionata la notifica al destinatario. Va peraltro osservato che nessuna modificazione del quadro fattuale di riferimento rispetto al momento dell’adozione dell’ordinanza n. 422/2012 è stata resa nota al Tribunale, per cui si deve ritenere che il citato decreto penale è allo stato ancora inefficace (e a questo proposito si deve richiamare il disposto dell’art. 460, comma 4, c.p.p.).
Ma se così è, ne consegue che, ai fini che qui interessano, la situazione è del tutto assimilabile alla semplice pendenza di un procedimento penale; va inoltre osservato che nel provvedimento impugnato non si fa alcuna menzione dell’intervenuta condanna per decreto penale del datore di lavoro del ricorrente (il che vuol dire che la Questura ha illegittimamente ritenuto sufficiente a fondare la revoca la semplice pendenza di procedimenti penali a carico del datore di lavoro).
Il Tribunale deve pertanto attribuire prevalenza al principio costituzionale di presunzione di innocenza.
Per cui, fino a quando la penale responsabilità del datore di lavoro e/o del lavoratore “emerso” non siano accertate - soprattutto in punto di fatto - da una sentenza penale passata in giudicato, la revoca del permesso di soggiorno rilasciato a seguito di “emersione” è illegittima, salvo che, come detto, l’amministrazione non abbia già accertato autonomamente che il rapporto di lavoro non si è svolto nel periodo indicato dall’art. 1-ter.
A quest’ultimo riguardo, deve osservarsi che nel caso di specie l’amministrazione non ha dato conto dell’esito di accertamenti compiuti autonomamente e dai quali sia emersa in modo indubitabile la fittizietà del rapporto di lavoro.
5. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca e automatica reviviscenza del permesso di soggiorno revocato.
Le spese di giudizio possono però essere compensate, visto che il provvedimento impugnato si fonda comunque su una circostanza astrattamente rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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