Revoca pds CE per soggiornanti di lungo periodo, una condanna per reati inerenti la sfera sessuale va valutata tenendo conto della speciale tenuità
TAR Toscana, sezione seconda, sent. n. 1338/2014 del 10/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 156 volte dal 14/11/2015
Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato una condanna che, rientra, anche considerando l’attenuante prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p. applicatagli, nella previsione dell’art. 381 c.p.p. ed è pertanto astrattamente valutabile dall’Amministrazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale.
In buona sostanza, è quindi mancata una concreta valutazione della pericolosità sociale del ricorrente in comparazione con la lunga presenza sul territorio nazionale e con le documentate esigenze familiari del nucleo familiare dello stesso (stabilmente inserito in Italia).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2014, proposto da:
Fatjon Hamzaj, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cerboni, con domicilio eletto presso Massimo Aragiusto in Firenze, via Salvestrina n. 12;
contro
Questura di Grosseto in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Grosseto in data 31 marzo 2014, notificato al ricorrente il successivo 7 maggio 2014, con il quale è stata decretata la reiezione dell’istanza di aggiornamento del Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo, presentata dal ricorrente in data 24 ottobre 2014, e la contestale revoca del permesso di soggiorno;
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente allo stesso, anche non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Grosseto e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento 31 marzo 2014 prot. 57-Cat.A.12/14-Imm., il Questore di Grosseto rigettava l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo già in possesso del ricorrente e disponeva la revoca del provvedimento autorizzativo al soggiorno sul territorio nazionale; a base del provvedimento era posta una condanna per il reato di cui all’art. 609-bis, 1° comma c.p. intervenuta nei confronti del ricorrente (in particolare, si tratta della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. 25 settembre 2012 n. 163 del G.U.P. di Grosseto) ed una valutazione della pericolosità sociale dello stesso, desunta dal lungo periodo di soggiorno sul territorio nazionale e dalla particolare antisocialità del comportamento criminoso (<<valutata la pericolosità sociale del cittadino straniero, in relazione alla presenza dello stesso sul territorio nazionale dal 2003, che richiederebbe un particolare grado di inserimento sociale del tutto assente nella circostanza, in quanto non si sottraeva alla commissione di reati deplorevoli e di notevole allarme sociale; ritenuto il particolare disvalore di chi compie atti di violenza sessuale nei confronti di un’altra persona>>).
Il provvedimento era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. 286 del 1998; 2) violazione dell’art. 9 del d.lgs. 286 del 1998 in combinato disposto con l’art. 380 c.p.p.; carenza di istruttoria; 3) violazione art. 2 l. 241 del 1990 per mancata conclusione del procedimento nei termini di legge; 4) violazione di legge per omessa traduzione del provvedimento impugnato.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La previsione dell’art. 9, 4° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 impedisce, infatti, che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo agli stranieri <<pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero>>.
Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato una condanna che, rientra, anche considerando l’attenuante prevista dall’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p. applicatagli, nella previsione dell’art. 381 c.p.p. ed è pertanto astrattamente valutabile dall’Amministrazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale.
La valutazione compiuta dall’Amministrazione si è però limitata ad astratte considerazioni di principio e non ha concretamente considerato, sia la particolare tenuità del comportamento criminoso, sia la successiva resipiscenza del ricorrente (circostanze espressamente considerate ed attestate dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.); del resto, si tratta di una valutazione resa ancora più necessaria dall’ampio raggio applicativo della fattispecie criminosa di cui all’art. 609-bis c.p.
In buona sostanza, è quindi mancata una concreta valutazione della pericolosità sociale del ricorrente in comparazione con la lunga presenza sul territorio nazionale e con le documentate esigenze familiari del nucleo familiare dello stesso (stabilmente inserito in Italia).
Il ricorso deve pertanto essere accolto; in sede di rinnovazione del procedimento, l’Amministrazione dovrà operare una nuova valutazione della pericolosità sociale del ricorrente alla luce delle circostanze evidenziate in sentenza, della lunga presenza dello stesso sul territorio nazionale e delle esigenze familiari della famiglia del Sig. Hamzaj.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 31 marzo 2014 prot. 57-Cat.A.12/14-Imm. del Questore di Grosseto.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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