Revoca del permesso di soggiorno - non è sufficiente la condanna del datore per falsità del rapporto di lavoro
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 658/2013 del 04/07/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 109 volte dal 28/10/2014
Questo Tribunale ha già rilevato, in casi analoghi, l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (Tar Marche 23.5.2013 n. 374, Tar Marche 6.6.2013 n.415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi per affermare, con certezza, la falsità dello stesso.
Nel caso in esame, il provvedimento è motivato solo sulla presenza dei procedimenti penali. Il ricorrente ha prodotto documentazione contabile (bollettini INPS) relativa all’esistenza del rapporto, anche se non per l’intera durata richiesta dall’art. 1 ter c. 13 102/2009.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2012, proposto da:
Adeshina Severin Oyedji, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gallina-Fiorini, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Gallina Fiorini in Ancona, c.so Garibaldi, 16;
contro
Questore Di Ancona, Ministero Dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto di revoca di permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare n. I00650224, adottato il 7.7.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questore Di Ancona e di Ministero Dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato, con il ricorso in epigrafe, il provvedimenti di annullamento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 1-ter della Legge n. 102/2009 a favore del ricorrente, cittadino del Benin, e del relativo permesso di soggiorno.
Il provvedimento si basa sulla circostanza che sarebbe in corso un procedimento penale a carico del datore di lavoro dell’extracomunitario.
A riguardo viene dedotto eccesso di potere per violazione dell’art. 22 della legge 241/90 ed eccesso d potere per travisamento dei fatti e dei presupposti.
Viene affermata la sostanziale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, e l’assenza di procedimenti penali a carico del lavoratore Inoltre il ricorrente afferma la sussistenza del rapporto, allegando documentazione probatoria. Si lamenta altresì la mancata esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente,
Con ordinanza 349/2012 è stata accolta l’istanza cautelare.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questo Tribunale ha già rilevato, in casi analoghi, l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (Tar Marche 23.5.2013 n. 374, Tar Marche 6.6.2013 n.415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi per affermare, con certezza, la falsità dello stesso, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione (Tar Marche, ordd. caut. 8.2.2013 n. 126; 11.1.2013 n. 47).
Nel caso in esame, il provvedimento è motivato solo sulla presenza dei procedimenti penali. Il ricorrente ha prodotto documentazione contabile (bollettini INPS) relativa all’esistenza del rapporto, anche se non per l’intera durata richiesta dall’art. 1 ter c. 13 102/2009.
La Questura, nelle proprie memorie, contesta le prove allegate dal ricorrente e afferma l’inattendibilità della documentazione da lui prodotta, oltre al pagamento dei contributi INPS per un periodo inferiore al minimo richiesto dalla legge.
Le argomentazioni della Questura sono indubbiamente rilevanti e meritevoli di approfondimento nell’apposita sede del procedimento penale. Nel caso in esame, però il permesso di soggiorno è stato revocato sulla base di una mera denuncia del datore di lavoro, relativamente ad un rapporto di lavoro di cui il ricorrente afferma l’esistenza, portando altresì documentazione (della quale dovrà essere verificata l’attendibilità) a sostegno delle sue tesi.
A fronte di tale situazione la scelta dell’Amministrazione di procedere, senza ulteriore istruttoria, alla revoca del permesso di soggiorno sulla base della denuncia a carico del datore di lavoro è indubbiamente afflitta dai vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili denunciati dal ricorrente, mancando una valutazione autonoma della Questura sull’inesistenza del rapporto. Tale valutazione non può, infatti, basarsi sulla circostanza che il ricorrente è riuscito a documentare versamenti INPS solo per una parte dell’affermata durata del rapporto di lavoro.
Inoltre, il ricorrente ha documentato, nelle memorie conclusive di essere titolare di un contratto a tempo indeterminato e di essere coniugato con una cittadina extracomunitaria regolarmente residente in Italia.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate considerata la novità della fattispecie, trattandosi comunque di casi di difficile valutazione per l’autorità procedente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimenti impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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