Revoca del permesso di soggiorno - non è sufficiente la condanna del datore per falsità del rapporto di lavoro
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 657/2013 del 04/07/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 74 volte dal 23/10/2014
Questo Tribunale ha già rilevato l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto, qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi (che vanno specificatamente indicati) per affermare, con certezza, la falsità dello stesso, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti.
Nel caso in esame il permesso di soggiorno è stato quindi revocato, a distanza di tempo, sulla base di una mera denuncia a carico del datore di lavoro, relativamente ad un rapporto di lavoro di cui il ricorrente afferma l’esistenza, portando altresì documentazione (della quale dovrà essere verificata l’attendibilità) a sostegno delle sue tesi.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2012, proposto da:
Azad Rahman, rappresentato e difeso dall'avv. Mariacristina Ascenzo, con domicilio eletto presso Avv. Maria Cristina Ascenzo in Ancona, corso Garibaldi, 111;
contro
Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Ancona Ufficio Immigrazione in data 02/01/2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato, con il ricorso in epigrafe, il provvedimenti di annullamento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 1-ter della Legge n. 102/2009 a favore del ricorrente, cittadino del Bangladeh, e del relativo permesso di soggiorno.
Il provvedimento si basa sulla circostanza che sarebbe in corso un procedimento penale a carico del datore di lavoro dell’extracomunitario.
A riguardo viene dedotto, tra l’altro, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per violazione dell’art. 27 Cost. e dell’art. 21 nonies della legge 241/90.
Viene affermata la sostanziale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, l’assenza di procedimenti penali a carico del lavoratore e la mancanza dei presupposti per il provvedimento in autotutela. Inoltre il ricorrente afferma la sussistenza del rapporto, allegando documentazione probatoria.
Con ordinanza 305/2012 è stata accolta l’istanza cautelare.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questo Tribunale ha già rilevato, in casi analoghi, l’insufficienza di un procedimento penale, a carico del datore di lavoro, per sostenere il giudizio di falsità del regolarizzando rapporto (Tar Marche 23.5.2013 n. 374, Tar Marche 6.6.2013 n.415), qualora l’Amministrazione non disponga anche di autonomi elementi per affermare, con certezza, la falsità dello stesso, indipendentemente dalla responsabilità penale dei soggetti coinvolti nel procedimento di regolarizzazione (Tar Marche, ordd. caut. 8.2.2013 n. 126; 11.1.2013 n. 47).
Nel caso in esame, il provvedimento è motivato solo sulla presenza dei procedimenti penali.
La Questura, nelle proprie memorie, contesta le affermazioni del ricorrente,ma continua a basare ul provvedimento sulla denuncia a carico datore di lavoro.
Nel caso in esame il permesso di soggiorno è stato quindi revocato, a distanza di tempo, sulla base di una mera denuncia a carico del di lavoro, relativamente ad un rapporto di lavoro di cui il ricorrente afferma l’esistenza, portando altresì documentazione (della quale dovrà essere verificata l’attendibilità) a sostegno delle sue tesi.
A fronte di tale situazione la scelta dell’Amministrazione di procedere, senza ulteriore istruttoria, alla revoca del permesso di soggiorno sulla base della denuncia a carico del datore di lavoro è indubbiamente afflitta dai vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili denunciati dal ricorrente, mancando una valutazione autonoma della Questura sull’inesistenza del rapporto.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate considerata la novità della fattispecie, trattandosi comunque di casi di difficile valutazione per l’autorità procedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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