Alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. N. 11535/2009), si ribadisce l’incompetenza della Questura nel decidere la sussistenza dei motivi umanitari, una volta intervenuta una decisione positiva della competente Commissione Nazionale per il diritto di asilo, dovendosi limitare, invece, a verificare “i requisiti ulteriori per il rilascio del permesso di soggiorno”, ed in particolare l’insussistenza delle circostanze menzionate dall’art. 4, comma 3 del D. Lgs. 286/98 (essere una minaccia per l’ordine pubblico o avere riportato condanna penale per uno dei reati previsti dall’art. 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale, o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, come disposto dall’art 4, comma 3, del D. Lgs. 286/98). Ciò posto, in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un’attività di prostituzione esercitata con modalità oggettivamente scandalose, o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, ancorché contrastante con la morale e col pubblico decoro, tale attività non costituisce, di per sé sola, una minaccia all’ordine pubblico.