Protezione umanitaria - Incompetenza della Questura nel decidere sulla sussistenza
Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, sentenza del 14 dicembre 2011, n. 103
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. N. 11535/2009), si ribadisce l’incompetenza della Questura nel decidere la sussistenza dei motivi umanitari, una volta intervenuta una decisione positiva della competente Commissione Nazionale per il diritto di asilo, dovendosi limitare, invece, a verificare “i requisiti ulteriori per il rilascio del permesso di soggiorno”, ed in particolare l’insussistenza delle circostanze menzionate dall’art. 4, comma 3 del D. Lgs. 286/98 (essere una minaccia per l’ordine pubblico o avere riportato condanna penale per uno dei reati previsti dall’art. 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale, o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, come disposto dall’art 4, comma 3, del D. Lgs. 286/98). Ciò posto, in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un’attività di prostituzione esercitata con modalità oggettivamente scandalose, o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, ancorché contrastante con la morale e col pubblico decoro, tale attività non costituisce, di per sé sola, una minaccia all’ordine pubblico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile […]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[…]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 25 marzo 2011, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto dalla cittadina liberiana Xxxx, avverso il provvedimento emesso l'8 ottobre 2009 dal Questore di Palermo, con il quale era stato negato alla ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante la Commissione Nazionale per il diritto di asilo, con provvedimento del 14 dicembre 2007 (che confermava il diniego già deciso con precedente provvedimento dello status di rifugiato per la Xxxx), avesse affermato che alla Xxxx doveva riconoscersi l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Leg.vo 286/1998.
A sostegno della decisione il Tribunale, decidendo nel contraddittorio col Ministero dell'Interno, costituito e resistente, osservava, tra l'altro, che:
il tenore dell'art. 5, comma 6, del Decreto Leg.vo 286/1998 non escludeva margini di discrezionalità dell'autorità di PS nella decisione sul permesso di soggiorno per motivi umanitari;
la ricorrente non aveva allegato innanzi al Tribunale adito le ragioni umanitarie poste a sostegno della richiesta di protezione e non aveva neppure prodotto gli atti relativi al procedimento definito con il provvedimento amministrativo del 14 dicembre 2007.
Avverso l'anzidetto decreto (avente natura sostanziale di sentenza) ha proposto reclamo la Xxxx con atto depositato il 4 maggio 2011, chiedendone la riforma, […].
Con il primo motivo di gravame, la reclamante ha sostenuto che doveva escludersi il potere del Questore di negare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari qualora la competente Commissione avesse espresso parere favorevole al rilascio del relativo provvedimento, affermando la sussistenza dei motivi umanitari.
Con il secondo motivo, la reclamante ha dedotto che il Tribunale non aveva statuito alcunchè sulla denunciata violazione dell'art. 1 legge n. 1423/1956 e neppure sulla eccepita sproporzione della sua applicazione nel caso di specie.
Con il terzo motivo, la reclamante ha censurato l'omessa pronuncia del Tribunale sulla denunciata violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 in relazione alla mancata comunicazione all'interessata del “preavviso di rigetto” nel procedimento amministrativo, che comportava una violazione del contraddittorio tale da inficiare l'intera procedura.
[…]
La Corte osserva che il reclamo si ravvisa fondato.
In effetti, i giudici di legittimità hanno chiarito che “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, comma 6, d. lg. 25 luglio 1998 n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, a partire dal 20 aprile del 2005, con l'entrata in vigore dell'art. 1 quater d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, introdotto dall'art. 32 comma 1, lett. B, l. 30 luglio 2002 n. 189, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6 cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali. Ne consegue che al Questore, a differenza che nel regime giuridico antevigente, non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 d. lg. 28 gennaio 2008 n. 25, di attuazione della direttiva Ce 2005/85 del 1° dicembre 2005” (cfr. Cassazione civile sezioni unite 19 maggio 2009, n. 11535, Meneses Vidal contro Min. Int. E altro).
Del resto, nella motivazione della citata sentenza viene chiarito che:
“Nella vigenza del D.L. n. 416 del 1989, art. 1, quater comma 4 conv. in L. n. 39 del 1990, inserito dalla L. n. 189 del 2002, art. 32 e con effetto dal 20 aprile 2005 (e vieppiù nel quadro attuale, regolato, quoad substantiam, dal D.Lgs. n. 252 del 2007 e, quanto alle procedure, dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e D.Lgs. n. 159 del 2008) la decisione sulla sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria spetta pertanto, interamente, alla Commissione Territoriale nel mentre non è certo sottratta al Questore la verifica dei requisiti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario (nell'ambito della previsione di cui al D.P.R.. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. D non modificata dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 22).”
Alla stregua dei principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione, il Questore doveva limitarsi a verificare “i requisiti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario” ed in particolare l'insussistenza delle circostanze menzionate dall'art. 4, comma 3, del Decreto Leg.vo 286/1998.
Orbene, nel caso di specie, non sussistono le circostanze sopra indicate.
Il Questore nel decreto dell'8 ottobre 2009, motiva in tal modo: “ritenuto che la condotta complessiva denota l'inclinazione della Xxxx a vivere di espedienti e di proventi da attività illecite e pertanto la sua appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della L. 1423/56”.
La Corte osserva al riguardo che non può attribuirsi rilievo decisivo, per escludere il rilascio del permesso di soggiorno, al fatto che l'odierna reclamante abbia svolto, nel passato, l'attività di prostituta.
In mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un'attività di prostituzione esercitata con modalità oggettivamente scandalose (non si conosce neppure l'esito della denuncia per atti osceni menzionata nel provvedimento del Questore e risalente al 23 ottobre 2005) o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, deve pervenirsi alla conclusione che l'attività in questione, ancorchè contrastante con la morale e col pubblico decoro, non costituisce, di per sé sola, “una minaccia per l'ordine pubblico”.
Alla stregua delle considerazioni svolte, la condotta tenuta dalla Xxxx non può ritenersi un elemento idoneo a negare il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, a seguito del provvedimento favorevole della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, in data 14 dicembre 2007.
Del resto, dalla documentazione prodotta dalla reclamante si desume che la reclamante, dal 2 gennaio 2009, ha stipulato un regolare contratto di lavoro domestico.
Va pure rilevato che il Tribunale di Palermo, con provvedimento dell'11 dicembre 2009 (emesso ai sensi dell'art. 700 cpc) ha ordinato alla Questura di Palermo l'emissione di un permesso temporaneo di soggiorno in favore di Xxxx.
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve accogliersi il reclamo, con conseguente revoca del decreto emesso dal Questore di Palermo.
[…]
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento del reclamo proposto nell'interesse di Xxxx contro il decreto emesso il 26 marzo 2011 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, REVOCA il decreto emesso dal Questore di Palermo l'8 ottobre 2009, con cui è stata rigettata l'istanza della cittadina liberiana Xxxx tendente a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
[…].
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 25 novembre 2011.
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