In tema di rinnovo del p.d.s., l’esistenza di un decreto di espulsione sotto altro nominativo, per condizione di clandestinità, non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego, ove manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell’espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato il rilascio del titolo successivo all'ingresso.