Precedente espulsione non sufficiente di per sè per negare il rinnovo del permesso di soggiorno
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1321/2014 del 26/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 83 volte dal 17/08/2015
In tema di rinnovo del p.d.s., l’esistenza di un decreto di espulsione sotto altro nominativo, per condizione di clandestinità, non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego, ove manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell’espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato il rilascio del titolo successivo all'ingresso.
In difetto di contestazioni nel merito da parte dell’Amministrazione, peraltro, la ricostruzione degli avvenimenti proposta dal ricorrente, con riguardo alla differente possibilità di scrittura del suo cognome, appare del tutto verosimile e trova anche conferma nella certificazione consolare in atti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2014, proposto da:
Benarras Mohammed, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Vigna, presso la quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via XX Settembre, 29/16;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. A. 12/2013 n. 169 datato 12 ottobre 2013, emesso dal Questore di Savona e notificato al ricorrente il giorno 1° gennaio 2014, con il quale è stato decretato il respingimento dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno e la contestuale revoca in autotutela dei permessi di soggiorno n. 40371AX con scadenza 21/11/2010 e n. I00938544 con scadenza 21/12/2012, con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del decreto medesimo, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, conseguenti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, ha fatto ingresso in Italia nel 2008, in virtù di procedura di assunzione internazionale, e ha conseguito il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rinnovato nel 2010.
Con istanza del 3 settembre 2012, l’interessato chiedeva un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno.
Previo coinvolgimento procedimentale del richiedente, l’istanza è stata respinta dal Questore di Savona, con provvedimento del 12 ottobre 2013, contenente anche l’intimazione a lasciare il territorio nazionale nel termine di quindici giorni dalla notifica.
Nella motivazione del provvedimento di diniego, si rileva che lo straniero, sotto il nominativo di Ben Arras Mohammed, era stato fatto oggetto di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 28 agosto 2007 ed era successivamente rientrato in Italia senza l’autorizzazione prevista dall’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998.
L’Amministrazione procedente afferma che, in carenza dell’autorizzazione suddetta, il respingimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (e la contestuale revoca in autotutela dei permessi rilasciati nel 2008 e nel 2010) si configura quale determinazione vincolata.
Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 14 gennaio 2014 e depositato il successivo 17 gennaio, l’interessato ha impugnato il menzionato provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e il vizio di difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimato Ministero dell’interno, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di stile.
Con ordinanza n. 63 del 5 febbraio 2014, è stata accolta l’istanza cautelare incidentalmente proposta con l’atto introduttivo del giudizio e fissata l’udienza per la trattazione di merito.
Le parti non hanno svolto ulteriori attività difensive nel giudizio.
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 26 giugno 2014 e ritenuto in decisione.
DIRITTO
Come accennato in premessa, il Questore di Savona, con il provvedimento impugnato, ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dall’odierno ricorrente in quanto lo stesso, raggiunto da un precedente provvedimento di espulsione, era rientrato in Italia senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 (“Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno”).
La circostanza è stata tardivamente accertata, solamente grazie ai rilievi fotodattiloscopici, a causa del diverso nominativo indicato nel provvedimento di espulsione suddetto (“Ben Arras Mohammed” invece di “Benarras Mohammed”).
Il ricorrente, che non contesta l’esistenza della precedente espulsione a suo carico, denuncia la lesione dell’affidamento ingenerato dal rilascio del permesso di soggiorno nel 2008 e dal rinnovo effettuato nel 2010.
Precisa che non sarebbe stata sua intenzione fornire false generalità alle autorità italiane, poiché il suo cognome, negli stessi documenti redatti in lingua araba, viene scritto indifferentemente nelle due forme (“Ben Arras” e “Benarras”).
Inoltre, sostiene che, alla luce dei legami familiari nel territorio nazionale e del grado di integrazione raggiunto, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non potrebbe comunque configurarsi alla stregua di atto vincolato.
Il ricorso è fondato.
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’esistenza di un decreto di espulsione sotto altro nominativo, per condizione di clandestinità, non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego, ove manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell’espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato, a suo tempo, il rilascio del titolo successivo all'ingresso e del primo rinnovo (T.A.R. Lazio, Latina, 30 aprile 2007, n. 306).
L’applicazione di tale principio al caso di specie comporta che l’Amministrazione procedente non poteva arrestarsi all’accertamento della precedente espulsione, essendo invece tenuta a prendere in considerazione la situazione attuale dello straniero, al fine di effettuare una completa valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
In difetto di contestazioni nel merito da parte dell’Amministrazione, peraltro, la ricostruzione degli avvenimenti proposta dal ricorrente, con riguardo alla differente possibilità di scrittura del suo cognome, appare del tutto verosimile e trova anche conferma nella certificazione consolare in atti.
Non vi è ragione, in conseguenza, per dubitare della buona fede dell’interessato il quale, in virtù del rilascio e del successivo rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva certamente maturato un affidamento che gli ha consentito di consolidare in Italia una posizione di incontestata regolarità sia sotto il profilo dell’attività lavorativa sia per quanto riguarda l’abitazione.
Il provvedimento impugnato, pertanto, si appalesa viziato sotto il denunciato profilo del difetto di motivazione e deve essere annullato.
Considerando la peculiarità della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere compensate fra le parti costituite, fatta eccezione per l’importo versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato che, direttamente in forza della previsione legislativa, dovrà essergli rimborsato dall’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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