Permesso di soggiorno UE, il rilascio non è condizionato all'avvenuta comunicazione di variazione del domicilio
T.A.R. Campania, sezione seconda, sent. n. 71/2015 del 26/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 136 volte dal 03/04/2016
Giova osservare che il provvedimento impugnato si fonda innanzitutto sul rilievo connesso alla mancata comunicazione, da parte del ricorrente, della variazione del proprio domicilio abituale, assumendosi la doverosità della determinazione contestata.
Per vero il comma 8 art. 6 d.lg. n. 286 del 1998 prescrive che gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al Questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
La finalità di tale norma si sostanzia nella possibilità di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di verificare i requisiti del titolo dello straniero extracomunitario a soggiornare in Italia e, nel prosieguo, di localizzarlo per riscontrare la sua permanenza.
Si afferma quindi da parte di condivisibile giurisprudenza che “la mancata comunicazione alla Questura del cambio di domicilio può essere causa, nell'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, di diniego o revoca del permesso di soggiorno” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VI 24 gennaio 2008 n. 349; v. anche Consiglio di Stato sez. VI 18 aprile 2007 n. 1773).
Da ciò deriva la fondatezza della dedotta assorbente censura, avendo l’Amministrazione assegnato indebito rilievo dirimente alla circostanza in parola, sulla base dell’erroneo convincimento del carattere doveroso dell’atto emesso. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
--------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2004, proposto da:
Mbengue Balla, rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. Gerardina Turco, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Salerno alla Via M. Ripa, n. 2;
contro
Ministero dell'Interno
Questura di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliata presso la sua sede in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;
per l'annullamento
del decreto n. 72 cat.A12/Imm./04 emesso in data 02.03.2004 dal Questore di Salerno e notificato al sig. Balla il 21.03.04 con cui è stata rifiutata l’istanza di concessione della carta di soggiorno, nonché di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11 maggio 2004 e ritualmente depositato il 17 maggio successivo, il sig. Mbengue Balla ha impugnato il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Questore di Salerno ha respinto la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno motivato per la irreperibilità del ricorrente e per essere stato denunziato per il reato previsto dall’art. 648 del codice penale. Avverso tale atto, il ricorrente ha dedotto, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando la insussistenza delle fattispecie ostative al rilascio della carta di soggiorno come previste dall’art. 9 della legge n. 286/98 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria ai fini dell’individuazione della dimora effettiva.
Si costituisce la difesa erariale al fine di resistere.
Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2004, la domanda cautelare è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2014, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Giova osservare che il provvedimento impugnato si fonda innanzitutto sul rilievo connesso alla mancata comunicazione, da parte del ricorrente, della variazione del proprio domicilio abituale, assumendosi la doverosità della determinazione contestata. Parte ricorrente sul punto lamenta la violazione dell’art. 9 della legge 286/98, in quanto la violazione del suddetto obbligo non sarebbe sanzionata tanto meno con il rigetto del rilascio della carta di soggiorno. Per vero il comma 8 art. 6 d.lg. n. 286 del 1998 prescrive che gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al Questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. La finalità di tale norma si sostanzia nella possibilità di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di verificare i requisiti del titolo dello straniero extracomunitario a soggiornare in Italia e, nel prosieguo, di localizzarlo per riscontrare la sua permanenza. Si afferma quindi da parte di condivisibile giurisprudenza che “la mancata comunicazione alla Questura del cambio di domicilio può essere causa, nell'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, di diniego o revoca del permesso di soggiorno” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VI 24 gennaio 2008 n. 349; v. anche Consiglio di Stato sez. VI 18 aprile 2007 n. 1773). Da ciò deriva la fondatezza della dedotta assorbente censura, avendo l’Amministrazione assegnato indebito rilievo dirimente alla circostanza in parola, sulla base dell’erroneo convincimento del carattere doveroso dell’atto emesso. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Nemmeno, come censurato ancora col primo mezzo, l’atto può essere suffragato dal secondo versante motivazione, col quale si attribuisce rilievo ostativo al fatto che il ricorrente “in data 21.12.1999 è stato denunziato per il reato previsto dall’art. 648 del codice penale”, dovendosi ritenere, in assenza di altri elementi ritenuti significativi ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la necessità di una minima verifica giurisdizionale di fondatezza della denuncia stessa. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese, attesa la particolarità della vicenda, possono essere compensate.
Vista l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sulla quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno si è già espresso favorevolmente (atto prot. n. 1734 del 18/06/2004) e ricorrendo i presupposti di cui al d.P.R. n. 115/02, il Collegio ammette il ricorrente al beneficio invocato e, per l’effetto, liquida in favore degli avvocati Mario Turi e Gerardina Turco (il primo nominato in sede di ricorso - e successivamente revocato - ed il secondo in sede di atto di costituzione del 25 luglio 2007), tenuto conto dei parametri di legge, l’importo di € 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1910/2004, come in epigrafe proposto da Mbengue Balla, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
[New]
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024