Permesso di soggiorno: quando la pericolosità sociale dell'extracomunitario può essere presunta e legittimare il diniego al rinnovo del permesso
TAR Emilia Romagna, Bologna, sentenza 16/11/2017, n. 744
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
Letto 254 volte dal 21/11/2017
L'Amministrazione ha ampia discrezionalità nel valutare la pericolosità sociale di un soggetto, impugnabile solo per manifesta irragionevolezza. Stante l'autonomia rispetto all'attività giurisdizionale penale in sede dell'esecuzione della pena, in sede amministrativa la pericolosità sociale può essere presunta per entità della pena irrogata o per tipologia di reato (i.e. reati a sfondo sessuale)
N. 00744/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Gori, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Rizzoli 1/2;
contro
Prefettura di Bologna, non costituita in giudizio;
Questura Bologna, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
per l'annullamento
del decreto in data 21/3/2017, con cui il Prefetto di Bologna ha respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale diniego di rinnovo del permesso di soggiorno pronunciato dal Questore di Bologna in data 5/11/2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Bologna e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori Andrea Gori, Stefano Cappelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- rilevato che il ricorso è – ad avviso del Collegio- manifestamente infondato in quanto:
a) l’originario diniego questorile risulta congruamente motivato con riferimento a tre distinte e cumulative circostanze ostative, e cioè che lo straniero extracomunitario- cittadino marocchino- “non documenta l’idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio che ha in uso ovvero la proprietà, attestata dalla A.U.S.L./Ufficio Tecnico del Comune (art.9 comma1 T.U.L.I. e 16 D.P.R. n. 394/99); che lo straniero non ha superato/sostenuto il test di lingua italiana; non ha attestato, con idonea documentazione in “copia conforme” all’originale, di avere la conoscenza della lingua italiana pari almeno al Livello A.2 del quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, né ha documentato, in maniera idonea, di far parte delle categorie di persone esentate dal dover dimostrare tale requisito (art. 9 comma 2 bis T.U.L.I.);
(……) che nelle more della valutazione dell’istanza si è accertato che lo straniero risulta essere stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 septies;
(..) che il delitto perpetrato, di grave allarme sociale, viste le specifiche modalità e circostanze dei fatti, costituiscono attuali ed oggettivi elementi di fatto in base ai quali desumere la pericolosità sociale dello straniero e, ai sensi dell’art. 1 della L.1423/56, come poi sostituita dal D.Lgs. 159/2011, la sua appartenenza alle categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore ovvero: (…) c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o tranquillità pubblica;
letto l’art. 4, comma 3 del T.U. 286/98 che recita: “Non è ammesso in Italia lo straniero (…) che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone “ nonché “condannato per “..reati previsti dall’art. 380 comma 1 e 2 del c.p.p….”;”
b) il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso il predetto diniego questorile risulta anch’esso congruamente motivato con riferimento alla circostanza palesemente impediente che “in sede istruttoria, emergeva che il -OMISSIS- era stato condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, per reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter C.P;
che l’impugnato provvedimento è stato emesso, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’art. 9 T.U. n. 286/1998 che prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possa essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza dello Stato nonché ai sensi dell’ art. 4 co.3 del citato T.U. ( non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall’art. 380 co. 1 e 2 del c.p.p. ovvero per reati inerenti … la libertà sessuale…); il reato di cui sopra è stato commesso in data 03/03/2015, pertanto non all’inizio della presenza dello straniero sul Territorio nazionale, bensì dopo una presenza di oltre sei anni nel nostro Paese. Tale circostanza connota di maggior gravità la posizione dello straniero, poiché che il tempo trascorso non ha favorito una sua reale integrazione; inoltre tale precedente penale si dimostra di particolare gravità in quanto commesso nei confronti di una minore di anni quattordici; in merito al richiamo del ricorrente allo stato di gravidanza della moglie, si rappresenta che, ai sensi dell’art. 19 co. 2 letto d) T.U. n. 286/1998, il predetto- qualora in possesso dei requisiti di legge- potrà presentare personalmente presso la locale Questura istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “cure mediche”;
in merito, infine, alla presenza sul Territorio nazionale dei figli minori del ricorrente, si rappresenta che l’eventuale autorizzazione al soggiorno in Italia ex art. 31 co. 3 T.U. n. 286/1998 potrà essere valutata dal competente Tribunale per i Minorenni;
c) la condotta criminale dianzi indicata è consistita, più specificamente nell’aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso prima, violando la libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa, costretto la minore di 14 anni -OMISSIS-cl 2001 a subire atti sessuali consistenti in abbracci e baci sulle guance; quindi con violenza consistita nel metterle una mano dietro alla nuca spingendola con forza verso di sé cercando di baciarla , rivolgendole apprezzamenti (te sei molto cara per me, ti voglio bene) e trattenendola contro la sua volontà, nell’aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la ragazzina a subire atti sessuali del tipo baci in bocca; non riuscendovi per cause non dipendenti dalla sua volontà e precisamente perché la persona offesa riusciva a divincolarsi ed a darsi alla fuga. Con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14 - fatto commesso in Gaggio Montano il 3.3.2015 (v. capo d’imputazione della sentenza penale di condanna allegata alla documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione resistente );
d) nulla oppone il ricorrente –né in ricorso né nella discussione orale- in ordine a due delle tre circostanze impedienti delineate nell’originario decreto questorile di diniego (mancata documentazione dell’idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio in uso e mancato sostenimento/superamento del test di lingua italiana) e nulla oppone al riguardo il ricorrente nemmeno nel ricorso gerarchico avverso il decreto questorile e conseguentemente pacifico che tale decreto– nella parte relativa al rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo- è fondato (quanto meno) su due circostanze impedienti assolutamente legittime;
e) per giurisprudenza amministrativa costante e pacifica, la norma di cui all’art. 4, terzo comma D.lgsl. n. 286/1998- nella parte in cui preclude l’ammissione (e pertanto anche la permanenza per evidenti ragioni di consequenzialità logica e sulla base di un elementare canone ermeneutico di ragionevolezza e di buona amministrazione di rilevanza costituzionale) nel territorio nazionale dello straniero extracomunitario che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti la libertà sessuale (come nel caso in esame)- non contrasta con alcun parametro costituzionale ed inoltre nel caso in oggetto non occorre comprovare la pericolosità sociale dello straniero extracomunitario, perché essa si desume in re ipsa dalla tipologia dei reati specificamente indicati nella norma dianzi indicata (sul punto, v. da ultimo questo Tribunale, sez II, Dec. 21.3.2017 n. 215);
f) in ogni caso, l’Amministrazione convenuta ha una ampia discrezionalità nella valutazione di pericolosità sociale di un soggetto, che può essere impugnata in sede di giurisdizione amministrativa esclusivamente per manifesta irragionevolezza, peraltro palesemente non sussistente nel caso in esame e va aggiunto che l’azione amministrativa poggia pacificamente su presupposti distinti e difformi da quelli propri dell’attività giurisdizionale penale in sede dell’esecuzione della pena (sul punto, v. da ultimo questo Tribunale, II sez, Dec. 3.7.2017 n. 497);
g) deve anche essere aggiunto per completezza- che l’entità della pena irrogata per la condotta criminale in oggetto impone comunque di ritenere sussistente una minaccia per l’ordine e la sicurezza collettiva (e conseguentemente anche la pericolosità sociale dello straniero extracomunitario) anche sulla base della vincolante normativa comunitaria vigente (art. 96, secondo comma, lett d) della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen): sul punto, v. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez I. Dec. 27 agosto 2010 n. 3247 e questo Tribunale , sez II, Dec. 26.3.2013 n. 243; dec. 21.3.2017 n. 251; Dec. 3.7.2017 n. 497. Con altre parole sulla base della specifica normativa Comunitaria dianzi indicata – che vincola tutti gli Stati firmatari della Convenzione predetta e tra di essi anche l’Italia- l’eventuale, ulteriore permanenza sul territorio nazionale dello straniero extracomunitario attuale ricorrente costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica;
h) la tutela dell’unità familiare non ha – nell’ordinamento vigente- un valore di assolutezza sovraordinato alla tutela di ogni altro interesse pubblico proprio della comunità nazionale ospitante (diversamente opinando dovrebbe essere posta d’ufficio questione di legittimità costituzionale di una siffatta normativa in relazione all’elementare principio di ragionevolezza e di buona amministrazione dell’azione amministrativa, di rilevanza costituzionale) e può in ogni caso essere assicurata adeguatamente, a discrezione degli interessati, con il rientro nello Stato di appartenenza o comunque fuori dal territorio nazionale (in tal senso, v. da ultimo questo tribunale , Dec. 3.7.2017 n. 609);
i) le questioni attinenti all’espulsione fuoriescono pacificamente dall’ambito di operatività di giurisdizione amministrativa e sono pertanto inammissibili in questa sede;
- rilevato infine che gli onorari di giudizio seguono – come di norma- la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima);
a) rigetta il ricorso, in quanto manifestamente infondato;
b) condanna il ricorrente al pagamento degli onorari di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in Euro millecinquecento/00, oltre accessori di legge;
c) ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la vittima del reato;
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giancarlo Mozzarelli
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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