Permesso di soggiorno per studio, può essere concesso al minore che ha compiuto 15 anni, se vi sono adeguate forme di tutela
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1046/2014 del 09/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 125 volte dal 19/10/2015
L’unica ragione del diniego è la mancanza di un p.d.s. di lungo periodo, rilasciato in attuazione della direttiva 2003/109/CE. Tale ragione non rientra tra le cause ostative al rilascio del p.d.s. ed anzi ai sensi dell’articolo 39 bis del D.lgs 286 del 1998 il p.d.s. per motivi di studio può essere rilasciato a "minori di età non inferiore ai 15 anni in presenza di adeguate forme di tutela".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2010, proposto da:
Gjelina Prendi, Alda Figlia Minore Prendi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Wilmer Naldi, Paolo Mezzomonaco, con domicilio eletto presso Corrado Formica in Bologna, via Castiglione, 25;
contro
Questura di Forlì - Cesena, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena in data 24 novembre 2009 con cui veniva rigettata la richiesta presentata da Prendi Alda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Forlì - Cesena e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, cittadina albanese, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità greche per motivi familiari, ha impugnato il diniego di permesso di soggiorno per motivi di studio emanato dalla Questura della Provincia di Forlì - Cesena, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 130/2010 è stata accordata la tutela cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. L’unica ragione del diniego, evidenziata nel provvedimento impugnato, è la mancanza di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rilasciato in attuazione della direttiva 2003/109/CE.
3. Ciò premesso il ricorso è fondato.
Infatti, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare, la ragione indicata nel provvedimento impugnato non rientra tra le cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio ed anzi ai sensi dell’articolo 39 bis del D.lgs 286 del 1998 il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere rilasciato a “minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela”.
4. Per tali ragioni il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato, dovendo trovare conferma quanto già statuito nella citata ordinanza cautelare.
5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa anche tenuto conto della novità della questione interpretativa e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla e provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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