Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - no alla revoca se c'è una misura cautelare di non avvicinamento all'ex moglie (revocata)
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 243/2015 del 18/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 101 volte dal 21/02/2016
Il ricorso può essere accolto, in quanto la dedotta pericolosità sociale, ostativa al rilascio e alla persistenza del titolo di soggiorno posseduto, discenderebbe dall’assoggettamento del ricorrente a misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, nonchè dall’iscrizione nel registro degli indagati per i delitti di cui all’art. 572 e 612 bis cpp.
Condizioni escluse nei confronti del ricorrente, il quale, oltre a essersi visto cessare la misura cautelare nel settembre 2013, ha oggi affidamento condiviso del figlio, che risiede prevalentemente presso il padre cui è assegnato l’alloggio ATER di residenza, sicchè il provvedimento risulta carente anche sotto il profilo dell’omessa valutazione dell’inserimento sociale e familiare, secondo quanto previsto dall’art.9, comma 4 citato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2015, proposto da:
Petrit Shehu, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bardino, con domicilio eletto presso Nicola Bardino in Venezia-Mestre, Via Rosa, 29;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Venezia;
per l'annullamento
del provvedimento n. 362/2014 imm., adottato in data 29 ottobre 2014 dal Questore di Venezia, di revoca del permesso di soggiorno n. I000609193.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso può essere accolto, in quanto la dedotta pericolosità sociale, ostativa al rilascio e alla persistenza del titolo di soggiorno posseduto, discenderebbe dall’assoggettamento del ricorrente a misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, nonchè dall’iscrizione nel registro degli indagati per i delitti di cui all’art. 572 e 612 bis cpp, laddove l’art.9 del d.Lgs. n. 286/98 individua specifiche categorie di soggetti o condanne per particolari reati, condizioni escluse nei confronti del ricorrente, il quale, oltre a essersi visto cessare la misura cautelare nel settembre 2013, ha oggi affidamento condiviso del figlio, che risiede prevalentemente presso il padre cui è assegnato l’alloggio ATER di residenza, sicchè il provvedimento risulta carente anche sotto il profilo dell’omessa valutazione dell’inserimento sociale e familiare, secondo quanto previsto dall’art.9, comma 4 citato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00-ottocento/00 più oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Alessandra Farina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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