Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, concesso anche se superamento del test di lingua italiana avviene dopo la domanda ma prima del diniego
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 818/2014 del 31/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Quanto al test di conoscenza della lingua italiana, la circostanza che il superamento sia avvenuto prima della determinazione negativa della Questura soddisfa il requisito legale, anche se alla domanda difettava, ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio)
Quanto alla “regolarità contributiva”, la prodotta attestazione dell’INPS la certifica sulla base della concessa rateizzazione del versamento dei corrispondenti contributi, con il risultato di vincolare l’Amministrazione alle relative risultanze.
Quanto, infine, alla cancellazione dell’iscrizione anagrafica nel Comune di Imola, la circostanza che essa sia avvenuta dopo l’avviso ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 rende verosimile l’assunto per cui si tratti della mera conseguenza dell’imminente sopraggiungere del provvedimento questorile di diniego.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 562 del 2014 proposto da Ahmad Tanveer, rappresentato e difeso dall’avv. Nazario Urbano e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via San Vitale n. 13;
contro
l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
Questura di Bologna;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 135/2014/Area IV bis in data 4 marzo 2014, con cui la Prefettura di Bologna ha respinto il ricorso gerarchico del cittadino pakistano Ahmad Tanveer avverso il provvedimento questorile di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo e del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna;
Vista l’istanza cautelare del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 31 luglio 2014 i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che con provvedimento del 16 novembre 2013 la Questura di Bologna rigettava l’istanza del ricorrente, cittadino pakistano, volta al rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, e ciò in ragione del mancato superamento del test di lingua italiana, dell’omesso versamento dei contributi previdenziali per l’attività di lavoro autonomo e dell’intervenuta cancellazione dell’iscrizione anagrafica nel Comune di Imola;
che avverso tale atto l’interessato proponeva ricorso gerarchico, successivamente respinto dalla Prefettura di Bologna (v. decreto prot. n. 135/2014/Area IV bis in data 4 marzo 2014);
che egli ha infine impugnato il provvedimento prefettizio, censurandolo sotto molteplici profili;
che si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 31 luglio 2014, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, quanto al test di conoscenza della lingua italiana, la circostanza che il superamento dello stesso sia avvenuto in data 24 ottobre 2013 (e quindi prima della determinazione negativa della Questura) soddisfa il requisito legale, anche se al momento della domanda esso difettava, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio …”);
che, quanto alla “regolarità contributiva”, la prodotta attestazione dell’INPS la certifica sulla base della concessa rateizzazione del versamento dei corrispondenti contributi, con il risultato di vincolare l’Amministrazione alle relative risultanze;
che quanto, infine, alla cancellazione dell’iscrizione anagrafica nel Comune di Imola, la circostanza che essa sia avvenuta dopo l’avviso ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 rende verosimile l’assunto per cui si tratti della mera conseguenza dell’imminente sopraggiungere del provvedimento questorile di diniego;
che, in ragione di ciò, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;
Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 31 luglio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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