Quanto al test di conoscenza della lingua italiana, la circostanza che il superamento sia avvenuto prima della determinazione negativa della Questura soddisfa il requisito legale, anche se alla domanda difettava, ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (“Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio)