Permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può essere rinnovato anche se vi è stata condanna per commercio di prodotti contraffatti
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1180/2014 del 09/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il collegio può condividere le censure dedotte per denunciare la non conformità a legge delle disposizioni con cui l’amministrazione ha ritenuto che le condanne subite dall’interessato siano di per sé capaci di inibirgli la permanenza nel nostro Paese.
Oltre a ciò va notato che si tratta di fatti che non denotano per ciò solo una rilevante pericolosità del ricorrente, sì che tale requisito ostativo deve ritenersi mancante nell’assenza di una specifica motivazione dell’amministrazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2013, proposto dal signor Ibrahima Gueye rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Massaro, con lui elettivamente domiciliato a Genova presso la segreteria del tribunale amministrativo adito;
contro
ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso la quale è domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento 13.8.2013, n. 278 del questore di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente
vista la propria ordinanza 9.1.2014, n. 6;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
ritenuto che:
il cittadino senegalese Ibrahima Gueye si ritiene leso dal provvedimento 13.8.2013, n. 278 del questore di Genova, ed ha notificato l’atto 18.11.2013, depositato il 11.12.2013, affidato a censure in fatto e diritto;
l’amministrazione statale si è costituita in causa chiedendo respingersi la domanda;
con ordinanza 9.1.2014, n 6 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta;
è impugnato un atto con cui il questore della provincia di Genova ha respinto la domanda dell’istante cittadino senegalese volta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
il collegio può condividere le censure dedotte per denunciare la non conformità a legge delle disposizioni con cui l’amministrazione ha ritenuto che le condanne subite dall’interessato siano di per sé capaci di inibirgli la permanenza nel nostro Paese;
lo straniero ha infatti subito i rilievi del giudice penale per aver fatto commercio di prodotti contraffatti, e per aver ricevuto beni di tal fatta, ossia provenienti da delitto;
si tratta di pregiudizi che potrebbero piuttosto ostacolare il rinnovo del titolo per lavoro autonomo e non già per il lavoro subordinato, come domandato dall’interessato;
oltre a ciò va notato che si tratta di fatti che non denotano per ciò solo una rilevante pericolosità del ricorrente, sì che tale requisito ostativo deve ritenersi mancante nell’assenza di una specifica motivazione dell’amministrazione;
una puntuale giustificazione del provvedimento a tale riguardo sarebbe stata invece necessaria, non vertendosi in un caso di pregiudizi costituenti ostatività assoluta alla permanenza in Italia;
in conclusione il ricorso merita favorevole considerazione e l’atto impugnato va annullato;
le spese vanno non di meno compensate, data la natura della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, compensando le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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